Formazione
Corsi per il cantiere
Sicurezza in cantiere a norma del Titolo IV: coordinatori CSP/CSE, pontisti, lavori in quota e formazione per le imprese edili.
Di cosa si tratta
Formazione per i cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008: corsi per coordinatori della sicurezza (CSP/CSE, 120 ore), addetti e preposti al montaggio di ponteggi (pontisti), lavoratori edili e figure della gestione della sicurezza in cantiere.
Chi deve seguire questa formazione
Il cantiere temporaneo o mobile coinvolge una pluralità di figure con obblighi formativi differenziati: i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione (CSP/CSE), incaricati dal committente di sovrintendere alla sicurezza tra le diverse imprese presenti; gli addetti e i preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, figure tecniche specializzate soggette a un percorso abilitante dedicato; i lavoratori edili impiegati direttamente nelle lavorazioni, soggetti alla formazione generale e specifica per rischio alto propria del settore.
A queste figure si aggiungono, in base alle lavorazioni effettivamente svolte in cantiere, gli obblighi formativi trasversali su attrezzature (escavatori, gru, PLE) e su rischi specifici (lavori in quota, spazi confinati), che si sommano e non sostituiscono la formazione di base prevista per i lavoratori edili. Un carpentiere che utilizza anche una PLE per lavori in quota, ad esempio, deve avere sia la formazione da lavoratore a rischio alto sia l'abilitazione specifica per l'attrezzatura utilizzata.
Le imprese che operano in cantiere, anche come subappaltatrici, devono inoltre assicurarsi che tutto il personale impiegato, compreso quello di ditte esterne coinvolte nei lavori, sia in possesso della formazione richiesta prima dell'accesso al cantiere, poiché la verifica di questi requisiti rientra tra i compiti di vigilanza del coordinatore per l'esecuzione.
Cosa prevede la normativa
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 disciplina in modo organico la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, individuando le figure coinvolte (committente, responsabile dei lavori, coordinatori, datori di lavoro delle imprese esecutrici) e gli strumenti di pianificazione della sicurezza che il cantiere deve adottare in base alla propria complessità e al numero di imprese coinvolte.
L'art. 98 e l'Allegato XIV definiscono requisiti professionali e formativi per svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza: un corso di 120 ore, con esame finale di verifica dell'apprendimento e un aggiornamento quinquennale di 40 ore, richiesto per chi, oltre al titolo di studio e all'esperienza professionale previsti dalla norma, intende esercitare questa funzione di coordinamento tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere.
L'art. 136 e l'Allegato XXI disciplinano invece la formazione teorico-pratica per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, con un corso di 28 ore e un aggiornamento quadriennale di 4 ore: un percorso tecnico specifico, distinto dalla formazione generale del lavoratore edile, che riguarda una delle lavorazioni più critiche del cantiere in termini di rischio di caduta dall'alto.
Cosa succede in caso di inadempienza
Il cantiere è uno degli ambiti in cui gli organi di vigilanza concentrano storicamente la maggior parte dei controlli, proprio per l'elevata incidenza infortunistica del settore edile: la mancata formazione di lavoratori, preposti, addetti ai ponteggi o coordinatori comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali, con la possibilità di sospensione dell'attività quando le irregolarità riscontrate riguardano un numero significativo di lavoratori.
In caso di infortunio, specie se connesso a lavori in quota o al montaggio di ponteggi, la mancata formazione specifica dei lavoratori coinvolti e l'eventuale assenza o inadeguatezza dell'attività di coordinamento del CSE vengono sempre valutate come elementi che aggravano la responsabilità delle imprese e dei soggetti coinvolti nella catena di sicurezza del cantiere.
PSC, POS e PiMUS: chi li redige e quando
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è predisposto dal coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, e definisce le misure di prevenzione e le procedure di coordinamento tra le diverse imprese presenti, comprese quelle relative alla formazione richiesta ai lavoratori impiegati. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è invece redatto da ciascuna impresa esecutrice in relazione al proprio specifico cantiere e alle proprie lavorazioni, e deve essere coerente con i contenuti del PSC.
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS) è invece un documento che ogni datore di lavoro che utilizza ponteggi deve predisporre prima dell'inizio dei lavori, illustrando le modalità di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza dell'opera provvisionale, con specifico riferimento alle caratteristiche del ponteggio utilizzato e alla sua collocazione. Conoscere questi strumenti aiuta lavoratori e preposti a comprendere in che modo la formazione ricevuta si traduce in procedure operative concrete da rispettare in cantiere.
Corsi per il cantiere
I corsi disponibili
Prima formazione e aggiornamenti periodici, con durate e contenuti conformi alla normativa vigente.
Corso Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE — 120 ore
da 1300 €
DettagliAggiornamento Coordinatore Sicurezza CSP/CSE — 40 ore
da 450 €
DettagliCorso Addetti al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
da 380 €
DettagliAggiornamento Addetti ai Ponteggi
da 110 €
DettagliDomande frequenti
I professionisti che intendono svolgere il ruolo di coordinatore per la progettazione (CSP) o per l'esecuzione (CSE): oltre ai titoli e all'esperienza richiesti dall'art. 98, serve il corso di 120 ore con esame finale e aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.
È obbligatorio per gli addetti e i preposti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi: corso teorico-pratico di 28 ore ex Allegato XXI, con aggiornamento quadriennale di 4 ore. Non riguarda invece gli altri lavoratori edili che non svolgono queste specifiche lavorazioni.
Formazione generale più specifica a rischio alto (12 ore) ex art. 37, oltre agli addestramenti per le attività svolte: lavori in quota, DPI anticaduta, attrezzature abilitanti utilizzate nel cantiere.
Il coordinatore per la sicurezza opera a livello di intero cantiere, coordinando la sicurezza tra le diverse imprese esecutrici presenti; il preposto sovrintende invece all'attività lavorativa dei lavoratori della propria impresa. Sono percorsi con requisiti di accesso, contenuti e responsabilità completamente diversi, non sovrapponibili né sostitutivi l'uno dell'altro.
Il lavoratore non dovrebbe essere adibito alle lavorazioni di cantiere fino al completamento della formazione, e il datore di lavoro che lo impieghi comunque si espone a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali, aggravate dall'elevata pericolosità intrinseca delle attività edili.
No: la formazione specifica lavoratori segue l'aggiornamento quinquennale generale, il corso ponteggi ha aggiornamento quadriennale e il corso coordinatore ha aggiornamento quinquennale di 40 ore. Ogni percorso ha una periodicità propria che va monitorata separatamente per evitare scoperture.
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