Glossario

I termini della sicurezza sul lavoro, spiegati

Sigle, figure e concetti chiave del D.Lgs. 81/2008 e della normativa collegata, definiti in poche frasi chiare e con i riferimenti normativi essenziali.

A

Accordo Stato-Regioni (formazione sicurezza)

Atto adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che disciplina durata, contenuti minimi, articolazione dei moduli e modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008. L'Accordo del 17 aprile 2025 ha unificato in un testo unico i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, introducendo tra l'altro la formazione obbligatoria di almeno 16 ore per il datore di lavoro, l'aggiornamento biennale del preposto e requisiti più stringenti per i formatori, con piena operatività dal 24 maggio 2026. Fino a tale data restano applicabili, in regime transitorio, i corsi già erogati secondo i precedenti accordi. Le aziende che devono pianificare la formazione nei prossimi anni sono quindi chiamate a verificare quale regime si applica ai corsi già erogati e a quelli da programmare dopo l'entrata a regime del nuovo accordo.

ASR 17/04/2025

Vedi anche: Testo Unico Sicurezza, Formazione generale dei lavoratori, Preposto, Datore di lavoro

Addestramento

Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, DPI e procedure di lavoro. A differenza della formazione, si svolge necessariamente sul luogo di lavoro o in condizioni equivalenti, da persona esperta, e dal 2021 deve essere tracciato in apposito registro anche informatizzato.

D.Lgs. 81/2008 art. 37 c. 5

Vedi anche: Formazione specifica dei lavoratori, DPI, DPI di III categoria

ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)

Persona che opera all'interno del servizio di prevenzione e protezione a supporto del RSPP, occupandosi di compiti operativi come i sopralluoghi negli ambienti di lavoro, la verifica delle scadenze di manutenzione delle attrezzature e l'aggiornamento della documentazione di sicurezza. Deve possedere capacità e requisiti professionali specifici, acquisiti con i moduli formativi A e B previsti per il ruolo, e mantenuti con l'aggiornamento quinquennale. A differenza del RSPP, non ha una funzione di coordinamento autonoma ma agisce sotto la sua responsabilità tecnica. La sua presenza è frequente nelle aziende di media e grande dimensione, dove il servizio di prevenzione e protezione è articolato su più persone.

D.Lgs. 81/2008 art. 32

Vedi anche: RSPP, Formazione specifica dei lavoratori

ATEX (Atmosfere esplosive)

Acronimo di ATmosphères EXplosibles: indica le atmosfere potenzialmente esplosive per presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili miscelati con l'aria in concentrazioni tali da poter incendiarsi, e la normativa che le disciplina. Il datore di lavoro deve classificare gli ambienti a rischio in zone (0, 1, 2 per i gas; 20, 21, 22 per le polveri), adottare attrezzature e impianti elettrici idonei alla zona individuata e redigere il documento sulla protezione contro le esplosioni all'interno della valutazione dei rischi. Un esempio tipico di ambiente ATEX è un locale di stoccaggio di solventi infiammabili o un silo di farine, dove la polvere sospesa in aria può generare un'esplosione in presenza di un innesco. La classificazione delle zone condiziona anche la scelta dei DPI e degli utensili, che devono essere certificati per non generare scintille.

D.Lgs. 81/2008 Titolo XI; Dir. 2014/34/UE

Vedi anche: DVR

C

Cartella sanitaria e di rischio

Documento personale che il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, contenente i dati anagrafici, la mansione svolta, i rischi specifici cui il lavoratore è esposto, gli esiti degli accertamenti sanitari effettuati nel tempo e i relativi giudizi di idoneità. È conservata dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e viene consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro o trasmessa al medico competente successivo, con il consenso dell'interessato. Ad esempio, per un lavoratore esposto a rumore la cartella raccoglie nel tempo gli esiti degli esami audiometrici periodici, permettendo di individuare un eventuale peggioramento precoce dell'udito. La sua corretta tenuta è un elemento centrale della sorveglianza sanitaria ed è verificata dagli organi di vigilanza in caso di ispezione.

D.Lgs. 81/2008 art. 25

Vedi anche: Medico competente, Sorveglianza sanitaria, Protocollo sanitario

CCP (Punto Critico di Controllo)

Fase del processo di produzione o manipolazione degli alimenti in cui è possibile e indispensabile applicare un controllo per prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo per la sicurezza alimentare, come la temperatura di conservazione, la temperatura di cottura o il tempo di raffreddamento rapido di un alimento cotto. Per ogni CCP il piano HACCP definisce un limite critico misurabile (ad esempio una temperatura minima di cottura di 75°C al cuore del prodotto), le modalità di monitoraggio, le azioni correttive da adottare in caso di superamento del limite e le relative registrazioni. L'individuazione dei CCP avviene tipicamente applicando l'albero delle decisioni previsto dai principi del Codex Alimentarius. Un CCP mal gestito, ad esempio una catena del freddo interrotta, rappresenta il punto di maggior rischio per la sicurezza del consumatore finale.

Reg. CE 852/2004 All. II

Vedi anche: HACCP

Codice ATECO

Classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, utilizzata nella normativa sulla formazione per collocare le aziende nelle classi di rischio basso, medio o alto ai fini della durata dei corsi. Ogni azienda dichiara il proprio codice ATECO in sede di iscrizione alla Camera di Commercio e all'INAIL, e da esso dipendono anche il tasso di premio assicurativo INAIL e l'eventuale obbligo di formazione interattiva. Ad esempio, un'attività di ufficio classificata a rischio basso richiede 4 ore di formazione specifica, mentre un'azienda edile a rischio alto ne richiede 12. Il codice ATECO dichiarato non è comunque vincolante in modo assoluto: se la valutazione dei rischi accerta un rischio superiore a quello dell'attività economica prevalente, prevale quest'ultima ai fini della formazione da erogare.

ASR 17/04/2025

Vedi anche: Rischio basso / medio / alto, Formazione specifica dei lavoratori

CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione)

Professionista che durante l'esecuzione dell'opera verifica l'applicazione del PSC da parte delle imprese, ne coordina le attività per prevenire le interferenze, ad esempio tra una ditta che effettua scavi e un'altra che monta ponteggi nella stessa area, verifica l'idoneità dei POS presentati dalle imprese esecutrici e può sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente o di gravi inadempienze. Richiede gli stessi requisiti formativi del CSP (corso di 120 ore e aggiornamento quinquennale); i due incarichi possono coincidere nella stessa persona quando il committente lo ritenga opportuno. La sua presenza è obbligatoria in cantiere per tutta la durata dei lavori in cui operano più imprese, anche in fasi successive e non sovrapposte.

D.Lgs. 81/2008 art. 92

Vedi anche: CSP, POS, Titolo IV

CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione)

Professionista designato dal committente o dal responsabile dei lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, incaricato di redigere il PSC e il fascicolo dell'opera durante la fase di progettazione, valutando ad esempio le interferenze tra gli impianti tecnologici e le successive lavorazioni di manutenzione. Deve possedere titoli di studio ed esperienza specifici nel settore delle costruzioni, oltre ad aver frequentato il corso di 120 ore per coordinatori, con aggiornamento quinquennale di 40 ore. La nomina del CSP è obbligatoria fin dalla fase di progettazione dell'opera, anche quando l'esecuzione dei lavori è ancora incerta nel tempo. In mancanza della nomina, quando dovuta, il committente risponde delle relative violazioni.

D.Lgs. 81/2008 artt. 90-91, 98

Vedi anche: CSE, PSC, Titolo IV

D

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. È il principale debitore di sicurezza: gli competono in via non delegabile la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 è tenuto a una formazione propria di almeno 16 ore.

D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 17, 18

Vedi anche: RSPP, DVR, Dirigente, Accordo Stato-Regioni

Delega di funzioni

Atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto, dotato di adeguate competenze tecniche e poteri di organizzazione, gestione e spesa, l'esercizio di specifiche funzioni proprie in materia di sicurezza sul lavoro. Deve risultare da atto scritto recante data certa, accettazione espressa del delegato, e va portata a conoscenza dei lavoratori con adeguata pubblicità. Alcuni obblighi, come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP, sono espressamente non delegabili e restano sempre in capo al datore di lavoro. Un esempio tipico è la delega conferita dall'amministratore delegato di un gruppo societario al direttore di uno stabilimento, che assume così i poteri e le responsabilità per la gestione della sicurezza in quella specifica unità produttiva, fermo restando l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento della delega.

D.Lgs. 81/2008 art. 16

Vedi anche: Datore di lavoro, Dirigente, Unità produttiva

Dirigente (per la sicurezza)

Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti. Ai fini della sicurezza rileva il ruolo effettivamente esercitato, non l'inquadramento contrattuale. Deve ricevere una formazione specifica di 16 ore con aggiornamento quinquennale.

D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 18, 37

Vedi anche: Preposto, Datore di lavoro

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Attrezzature indossate o tenute dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi: caschi, guanti, occhiali, calzature di sicurezza, otoprotettori, imbracature. Vanno utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche e organizzative; il datore di lavoro li fornisce gratuitamente, li mantiene in efficienza e forma i lavoratori al loro uso.

D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79

Vedi anche: DPI di III categoria, Addestramento

DPI di II categoria

Dispositivi di protezione individuale destinati a rischi intermedi, non minimi ma nemmeno tali da poter causare conseguenze gravi e irreversibili per la salute: rientrano in questa categoria, ad esempio, i comuni guanti da lavoro, gli occhiali e gli otoprotettori, gli indumenti ad alta visibilità e le calzature di sicurezza di uso corrente. La categoria è definita dal regolamento europeo sui DPI in base alla gravità del rischio da cui il dispositivo protegge, ed è intermedia tra la I categoria (rischi minimi) e la III categoria (rischi di morte o danno grave). Il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire adeguata informazione sull'uso corretto del dispositivo e, se necessario in ragione delle caratteristiche del DPI, anche un addestramento specifico, ad esempio per l'indossamento corretto di un otoprotettore. A differenza dei DPI di III categoria, per quelli di II categoria la normativa non impone un addestramento documentato obbligatorio, fermo restando l'obbligo generale di formazione e informazione sull'uso dei DPI.

Reg. UE 2016/425

Vedi anche: DPI, DPI di III categoria, Addestramento

DPI di III categoria

Dispositivi che proteggono da rischi che possono causare morte o danni gravi e irreversibili alla salute: sistemi anticaduta, autorespiratori e altri dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, protezioni da agenti chimici pericolosi, dall'arco elettrico o da alte temperature. A differenza dei DPI di categoria inferiore, il loro impiego richiede obbligatoriamente, oltre all'informazione e alla formazione, uno specifico addestramento pratico documentato, ad esempio le manovre di aggancio e sgancio di un'imbracatura anticaduta su una linea vita. Il datore di lavoro deve inoltre verificare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza di questi dispositivi, spesso soggetti a scadenza o revisione periodica come nel caso degli autorespiratori. L'uso di un DPI di III categoria senza addestramento specifico espone sia il lavoratore sia il datore di lavoro a un rischio grave, oltre che a responsabilità in caso di infortunio.

D.Lgs. 81/2008 art. 77 c. 5; Reg. UE 2016/425

Vedi anche: DPI, Lavori in quota, Addestramento

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)

Documento redatto dal committente nei contratti di appalto, d'opera o somministrazione per valutare i rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle delle imprese appaltatrici, indicando le misure per eliminarli o ridurli, ad esempio la sovrapposizione di lavorazioni nello stesso reparto o l'uso condiviso di vie di transito e impianti. È allegato al contratto di appalto e va aggiornato in caso di modifiche significative alle lavorazioni previste. Non è richiesto per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, o lavori di breve durata (fino a 5 uomini-giorno) a basso rischio. La sua assenza, quando dovuto, comporta responsabilità solidale del committente per gli infortuni derivanti dai rischi interferenziali non valutati.

D.Lgs. 81/2008 art. 26

Vedi anche: DVR, POS, Datore di lavoro

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Documento che il datore di lavoro deve redigere, con la collaborazione del RSPP e la consultazione del medico competente ove nominato, per valutare tutti i rischi presenti in azienda e definire le misure di prevenzione e protezione, il programma di miglioramento nel tempo e i ruoli dell'organizzazione della sicurezza. È obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, comprese le micro e piccole imprese fino a 10 addetti che possono avvalersi delle procedure standardizzate. Deve contenere, tra l'altro, la valutazione dello stress lavoro-correlato e, se pertinenti, i rischi da movimentazione manuale dei carichi, rumore o agenti chimici. Va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative del processo produttivo, da infortuni rilevanti o da esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano, e la sua mancanza espone il datore di lavoro a sanzioni penali.

D.Lgs. 81/2008 artt. 17, 28, 29

Vedi anche: DUVRI, Datore di lavoro, RSPP, Stress lavoro-correlato

F

FAD / E-learning

Formazione a distanza erogata tramite piattaforma telematica in modalità asincrona, con tracciamento dell'attività dell'utente, tutoraggio a distanza e verifiche di apprendimento finali obbligatorie. È ammessa solo per determinati percorsi, quali la formazione generale dei lavoratori, la specifica a rischio basso, la formazione dei dirigenti e molti moduli di aggiornamento; resta invece esclusa per le esercitazioni pratiche, ad esempio l'uso di un estintore o di un DPI anticaduta, che richiedono necessariamente la presenza fisica. Non sostituisce la videoconferenza sincrona, che prevede la presenza contemporanea di docente e discenti in collegamento audio-video e che la normativa equipara alla formazione in aula. La piattaforma deve rispettare requisiti tecnici minimi definiti dall'Accordo Stato-Regioni, tra cui la tracciabilità dei tempi di fruizione e l'impossibilità di completare i moduli senza un tempo minimo di permanenza.

ASR 17/04/2025 All. e-learning

Vedi anche: Formazione generale dei lavoratori, Accordo Stato-Regioni, Addestramento

Formazione generale dei lavoratori

Modulo formativo di 4 ore, identico per tutti i settori e livelli di rischio, che introduce i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei vari soggetti del sistema di sicurezza e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. Costituisce credito formativo permanente: un lavoratore che cambia azienda o settore non deve ripeterla, a differenza della formazione specifica che va invece ripetuta se cambia il profilo di rischio. È erogabile anche in e-learning, essendo un modulo teorico privo di esercitazioni pratiche. Deve essere completata, insieme alla formazione specifica, entro 60 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.

D.Lgs. 81/2008 art. 37; ASR 17/04/2025

Vedi anche: Formazione specifica dei lavoratori, FAD / E-learning, Accordo Stato-Regioni

Formazione specifica dei lavoratori

Modulo formativo sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni del settore di appartenenza dell'azienda. Dura 4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio (basso, medio, alto) e va completata con l'aggiornamento quinquennale di 6 ore. Per i rischi medio e alto richiede modalità interattive (aula o videoconferenza sincrona).

D.Lgs. 81/2008 art. 37; ASR 17/04/2025

Vedi anche: Formazione generale dei lavoratori, Rischio basso / medio / alto, Codice ATECO

G

Giudizio di idoneità

Documento scritto con cui il medico competente comunica al lavoratore e al datore di lavoro l'esito della visita di sorveglianza sanitaria, classificando il lavoratore come idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, oppure non idoneo alla mansione specifica, anche temporaneamente. Va consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro, che ne cura la conservazione nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari e ne dà attuazione, ad esempio spostando il lavoratore giudicato non idoneo a una postazione compatibile con le sue condizioni. Il lavoratore o il datore di lavoro che non condividano il giudizio possono presentare ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dopo eventuali accertamenti può confermare, modificare o revocare il giudizio. Un caso frequente è il giudizio di idoneità con prescrizione rilasciato a un videoterminalista con difetto visivo non corretto, subordinato all'uso di lenti idonee durante il lavoro.

D.Lgs. 81/2008 art. 41 commi 6 e 9

Vedi anche: Idoneità alla mansione specifica, Medico competente, Sorveglianza sanitaria

H

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Sistema di autocontrollo dell'igiene alimentare basato sull'analisi dei pericoli (biologici, chimici, fisici) e sull'individuazione dei punti critici di controllo lungo tutta la filiera, obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare, dal ristorante alla mensa aziendale al piccolo laboratorio artigianale. Comprende il manuale di autocontrollo, le procedure di rintracciabilità e la formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti, disciplinata anche da normative regionali che ne fissano durata e contenuti. Un esempio tipico di misura HACCP è il controllo e la registrazione periodica della temperatura dei frigoriferi per la conservazione degli alimenti deperibili. La mancata applicazione del sistema HACCP espone l'operatore alimentare a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività da parte dell'ASL.

Reg. CE 852/2004

Vedi anche: CCP

I

Idoneità alla mansione specifica

Condizione accertata dal medico competente attraverso la sorveglianza sanitaria, che attesta la compatibilità delle condizioni psicofisiche del lavoratore con i compiti e i rischi propri della mansione assegnata. Può essere piena, con prescrizioni o limitazioni (ad esempio il divieto di movimentare carichi superiori a una certa soglia, o l'esclusione dal lavoro notturno), oppure risultare in una non idoneità temporanea o permanente. Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le eventuali prescrizioni o limitazioni indicate, adibendo se possibile il lavoratore a mansioni diverse e compatibili, anche demansionandolo senza perdita della retribuzione precedente. La verifica dell'idoneità riguarda in particolare i lavoratori esposti a rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, come videoterminalisti, addetti alla movimentazione manuale dei carichi o esposti ad agenti chimici.

D.Lgs. 81/2008 art. 41

Vedi anche: Giudizio di idoneità, Medico competente, Sorveglianza sanitaria

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: ente pubblico che gestisce in regime di monopolio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, erogando prestazioni economiche (indennità di temporanea, rendite per inabilità permanente) e prestazioni sanitarie e riabilitative agli assicurati. Ogni datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti versando un premio calcolato sul codice ATECO e sul tasso di rischio della lavorazione, comunicando le retribuzioni tramite autoliquidazione annuale. L'Istituto svolge inoltre attività di ricerca, prevenzione e finanziamento della sicurezza sul lavoro, ad esempio tramite i bandi ISI che cofinanziano investimenti in sicurezza delle imprese, e applica la riduzione del tasso di premio per le aziende che adottano interventi di prevenzione (modello OT23). In caso di infortunio, è l'INAIL a ricevere la denuncia dal datore di lavoro e a liquidare le prestazioni al lavoratore infortunato.

Vedi anche: Infortunio sul lavoro, Malattia professionale

Infortunio sul lavoro

Evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui derivi la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni. È tutelato dall'assicurazione obbligatoria INAIL e comprende anche l'infortunio in itinere, occorso nel normale percorso casa-lavoro. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

DPR 1124/1965

Vedi anche: INAIL, Near miss, Malattia professionale

ISO 45001

Norma tecnica internazionale che stabilisce i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, applicabile a organizzazioni di qualsiasi settore e dimensione. Ha sostituito, a partire dal 2018, lo standard britannico OHSAS 18001, definitivamente ritirato nel marzo 2021, e ne condivide l'impostazione basata sul miglioramento continuo, integrandola con un maggiore coinvolgimento della leadership aziendale e un approccio basato sul contesto e sui rischi dell'organizzazione. Un'azienda che intende certificarsi ISO 45001 deve dimostrare, tra l'altro, la partecipazione attiva dei lavoratori all'individuazione dei pericoli e la definizione di obiettivi misurabili di miglioramento della sicurezza. La certificazione, rilasciata da un ente terzo accreditato, non sostituisce gli adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008, ma può costituire, se il sistema di gestione è effettivamente adottato ed efficace, un elemento a supporto del modello organizzativo con valore esimente.

D.Lgs. 81/2008 art. 30 c. 5

Vedi anche: SGSL, DVR

L

Lavoratore autonomo (obblighi di sicurezza)

Persona fisica che svolge un'attività lavorativa senza vincolo di subordinazione, a proprio rischio, ad esempio l'artigiano o il professionista che opera con partita IVA in un cantiere o presso i locali di un committente. Pur non essendo un lavoratore dipendente, è tenuto a osservare specifici obblighi di sicurezza: utilizzare attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di legge, munirsi di dispositivi di protezione individuale idonei ai rischi propri della propria attività e, quando opera in un cantiere, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia. Nei cantieri con più imprese è inoltre tenuto ad attenersi alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione e a cooperare alla gestione dei rischi da interferenza con le altre imprese presenti. Il committente che si avvale di un lavoratore autonomo non è sollevato dal proprio obbligo di informarlo sui rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamato a operare.

D.Lgs. 81/2008 art. 21

Vedi anche: DPI, Titolo IV, DUVRI

Lavori in quota

Attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Richiedono priorità alle protezioni collettive (parapetti, ponteggi), formazione e addestramento all'uso dei sistemi anticaduta e, per chi opera con funi, uno specifico percorso abilitante.

D.Lgs. 81/2008 artt. 105-116

Vedi anche: DPI di III categoria, PiMUS, Titolo IV

Lavoro agile e sicurezza

Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, priva di vincoli di orario o di luogo di lavoro, organizzata anche per fasi, cicli e obiettivi, in cui il datore di lavoro resta comunque responsabile della salute e sicurezza del lavoratore agile. A tal fine è tenuto a consegnargli un'informativa scritta sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro al di fuori dei locali aziendali, ad esempio i rischi legati a una postazione domestica non ergonomica. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciuta dall'INAIL, compreso l'infortunio occorso durante il tragitto necessario per raggiungere il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione, entro limiti di ragionevolezza rispetto al percorso casa-lavoro abituale. A differenza del telelavoro tradizionale, il lavoro agile non prevede una postazione fissa definita contrattualmente, il che rende l'informativa sui rischi lo strumento principale, più che la verifica diretta del luogo, per adempiere agli obblighi di sicurezza.

L. 22/05/2017 n. 81 art. 22

Vedi anche: Datore di lavoro, Infortunio sul lavoro, Videoterminalista

M

Malattia professionale

Patologia contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa, per esposizione prolungata a fattori di rischio (rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimenti ripetuti, sovraccarico biomeccanico). A differenza dell'infortunio, che dipende da causa violenta e concentrata nel tempo, la malattia professionale matura con azione lenta e progressiva. È indennizzata dall'INAIL secondo il sistema tabellare e per le patologie di cui sia provata l'origine lavorativa.

DPR 1124/1965; DM 10/06/2014

Vedi anche: INAIL, Infortunio sul lavoro, Sorveglianza sanitaria, MMC

Mansione

Insieme dei compiti e delle attività lavorative concretamente affidati a un lavoratore in base al proprio inquadramento contrattuale e all'organizzazione aziendale. Ai fini della sicurezza, è il riferimento centrale della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria: il medico competente non esprime un giudizio di idoneità generico, ma sempre riferito alla mansione specifica svolta dal lavoratore. Uno stesso lavoratore può essere idoneo a una mansione d'ufficio ma non idoneo, anche temporaneamente, a una mansione che comporti la movimentazione manuale di carichi pesanti. Il datore di lavoro, nell'assegnare o modificare le mansioni, deve tenere conto sia degli aspetti contrattuali sia delle eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dal giudizio di idoneità.

Art. 2103 Codice Civile

Vedi anche: Idoneità alla mansione specifica, Giudizio di idoneità, Sorveglianza sanitaria

Medico competente

Medico in possesso di specifici titoli (tipicamente specializzazione in medicina del lavoro) nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa. Collabora alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica.

D.Lgs. 81/2008 artt. 25, 38-42

Vedi anche: Sorveglianza sanitaria, DVR, Videoterminalista

MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi)

Operazioni di sollevamento, trasporto, traino, spinta o spostamento di carichi che, per le loro caratteristiche o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare a carico del rachide dorso-lombare. Richiede una valutazione specifica con metodi riconosciuti come il NIOSH per il sollevamento o lo Snook e Ciriello per traino e spinta, formazione mirata dei lavoratori esposti (ad esempio addetti di magazzino o operatori sanitari che movimentano pazienti) e, ove la valutazione lo richieda, sorveglianza sanitaria periodica. Le aziende adottano spesso ausili meccanici, come carrelli e sollevatori, per ridurre il carico manuale sotto le soglie di riferimento della norma tecnica ISO 11228. Il mancato rispetto dei limiti di peso e frequenza è tra le principali cause di malattia professionale riconosciuta dall'INAIL nei settori logistica, sanità e GDO.

D.Lgs. 81/2008 Titolo VI e All. XXXIII

Vedi anche: Sorveglianza sanitaria, Malattia professionale

N

Near miss (quasi infortunio)

Evento indesiderato che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute ma che, per circostanze fortuite, non lo ha prodotto: la caduta di un carico in un'area momentaneamente vuota, uno scivolamento senza conseguenze, un utensile che si stacca da un macchinario senza colpire nessuno. La registrazione e l'analisi dei near miss è una pratica chiave dei sistemi di gestione della sicurezza, perché consente di individuare e correggere le cause prima che generino infortuni reali, spesso con un costo di intervento molto inferiore a quello di un incidente conclamato. Molte aziende strutturate adottano un modulo interno di segnalazione anche anonima dei quasi infortuni, discusso periodicamente nella riunione di sicurezza insieme a RSPP e RLS. Sebbene la normativa non imponga un registro dedicato, la segnalazione dei near miss rientra tra le buone prassi richiamate dai sistemi di gestione conformi alla norma ISO 45001.

Vedi anche: Infortunio sul lavoro, DVR

Notifica preliminare

Comunicazione scritta che il committente o il responsabile dei lavori deve inviare all'azienda sanitaria locale e alla direzione territoriale del lavoro prima dell'inizio dei lavori in cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, oppure in cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta superi i 200 uomini-giorno. Contiene i dati identificativi del committente, delle imprese esecutrici e dei coordinatori nominati, oltre alla durata presunta dei lavori, secondo lo schema previsto dall'Allegato XII. Va aggiornata ogni volta che intervengono modifiche significative rispetto ai dati comunicati, ad esempio la sostituzione di un'impresa esecutrice o l'ingresso di una nuova impresa in corso d'opera. Una copia della notifica preliminare deve essere esposta in cantiere in luogo visibile, insieme agli altri documenti obbligatori.

D.Lgs. 81/2008 art. 99 e All. XII

Vedi anche: Titolo IV, PSC, CSP, CSE

O

Organismo paritetico

Organismo costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, anche a livello territoriale o di comparto produttivo. Svolge funzioni di supporto alla formazione delle imprese e dei lavoratori, ad esempio organizzando corsi settoriali a costi calmierati, rilascia asseverazioni dei modelli organizzativi adottati dalle aziende e può fungere da prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza. In alcuni settori, come l'edilizia, la comunicazione all'organismo paritetico competente della mancata elezione dell'RLS aziendale è condizione per il subentro dell'RLS territoriale. La partecipazione a un organismo paritetico, pur non essendo sempre obbligatoria, è spesso richiesta dai contratti collettivi di settore.

D.Lgs. 81/2008 artt. 2 e 51

Vedi anche: RLS, Accordo Stato-Regioni

P

PES / PAV (lavori elettrici)

Qualifiche previste dalla norma CEI 11-27 per chi esegue lavori elettrici su impianti e apparecchiature: la Persona Esperta (PES) possiede istruzione, conoscenza tecnica ed esperienza tali da operare autonomamente in sicurezza e da valutare i rischi delle proprie attività, mentre la Persona Avvertita (PAV) può eseguire determinate operazioni ma solo sotto la supervisione o sorveglianza di una PES. L'attribuzione della qualifica è formalizzata per iscritto dal datore di lavoro dopo una specifica formazione teorico-pratica, e non discende automaticamente dal titolo di studio o dall'anzianità di servizio. Per i lavori sotto tensione, ad esempio interventi su quadri elettrici senza previa disattivazione, è richiesta un'ulteriore idoneità specifica e un addestramento dedicato. Un tecnico non qualificato PES o PAV non può essere adibito, nemmeno occasionalmente, a interventi di manutenzione elettrica che comportino accesso a parti attive.

D.Lgs. 81/2008 art. 82; CEI 11-27

Vedi anche: Addestramento, DPI di III categoria

PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi)

Documento obbligatorio per ogni cantiere in cui si monta, trasforma o smonta un ponteggio. Redatto a cura del datore di lavoro dell'impresa che esegue le operazioni, contiene le istruzioni e le sequenze operative, ed è attuato da lavoratori formati con lo specifico corso ponteggi (28 ore) sotto la sorveglianza di un preposto.

D.Lgs. 81/2008 art. 136

Vedi anche: Lavori in quota, Titolo IV, Preposto

POS (Piano Operativo di Sicurezza)

Documento che ogni impresa esecutrice presente in cantiere deve redigere in riferimento al singolo cantiere, con il dettaglio delle lavorazioni previste, delle macchine e attrezzature impiegate, delle sostanze pericolose utilizzate e delle misure di sicurezza specifiche adottate, ad esempio le procedure per uno scavo o per il montaggio di una struttura prefabbricata. Integra e specifica, per la parte di competenza dell'impresa, quanto previsto dal PSC, di cui deve essere coerente con i contenuti. Va consegnato al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori, che ne verifica l'idoneità rispetto al PSC. In assenza di PSC, ad esempio nei cantieri con singola impresa, il POS rimane comunque obbligatorio come documento autonomo di pianificazione della sicurezza.

D.Lgs. 81/2008 art. 89 e All. XV

Vedi anche: PSC, Titolo IV, PiMUS

Preposto

Persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato espressamente dal datore di lavoro, ha il potere-dovere di interrompere l'attività in caso di pericolo e deve ricevere una formazione particolare e aggiuntiva con aggiornamento biennale. La qualifica discende dalle funzioni di fatto esercitate, anche senza nomina formale.

D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 19, 37

Vedi anche: Dirigente, Datore di lavoro, Accordo Stato-Regioni

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Modello semplificato di redazione del DVR, basato su schemi predefiniti, messo a disposizione delle aziende fino a 10 lavoratori (con esclusione di alcune attività particolarmente rischiose) per agevolare l'adempimento dell'obbligo di valutazione senza ridurne il contenuto sostanziale. Guida il datore di lavoro attraverso fasi predefinite: individuazione delle mansioni e dei pericoli tipici, valutazione secondo criteri semplificati, individuazione delle misure di prevenzione già in atto o da adottare, e programmazione degli interventi migliorativi. Un piccolo negozio di vicinato con tre dipendenti può ad esempio predisporre il proprio DVR compilando gli schemi ministeriali di riferimento, invece di commissionare uno studio di valutazione complesso come quello richiesto a un'azienda industriale. Le procedure standardizzate non esonerano comunque il datore di lavoro dall'obbligo di aggiornare il documento in caso di modifiche del ciclo produttivo o di infortuni significativi.

D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 5; DM 30/11/2012

Vedi anche: DVR, Valutazione dei rischi, Datore di lavoro

Protocollo sanitario

Documento predisposto dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi, che definisce per ciascuna mansione o gruppo omogeneo di lavoratori gli accertamenti sanitari da effettuare, la loro periodicità e le eventuali indagini specialistiche integrative, come esami audiometrici per gli esposti a rumore o spirometrie per gli esposti a polveri. È parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria e va comunicato al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, in forma aggregata e anonima, ai lavoratori interessati. Il protocollo va aggiornato quando cambiano i rischi cui è esposto il lavoratore, ad esempio a seguito dell'introduzione di una nuova sostanza chimica in un processo produttivo. Un protocollo sanitario ben calibrato consente di concentrare gli accertamenti sui rischi realmente presenti in azienda, evitando sia lacune sia visite non giustificate dalla valutazione dei rischi.

D.Lgs. 81/2008 art. 25

Vedi anche: Medico competente, Sorveglianza sanitaria, Cartella sanitaria e di rischio

PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

Documento redatto dal coordinatore per la progettazione (CSP) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea. Analizza i rischi del cantiere e le interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese, ad esempio la sovrapposizione tra lavori di scavo e montaggio di una gru, definisce le misure di prevenzione, il layout di cantiere e la stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d'asta in sede di offerta. È allegato al contratto d'appalto e vincola le imprese esecutrici, che devono adeguare i propri POS ai suoi contenuti. Viene aggiornato dal coordinatore per l'esecuzione (CSE) in caso di modifiche significative al programma dei lavori.

D.Lgs. 81/2008 art. 100 e All. XV

Vedi anche: POS, CSP, CSE

R

Registro infortuni

Documento in cui, fino al 2016, le aziende erano tenute ad annotare cronologicamente ogni infortunio sul lavoro che comportasse l'assenza di almeno un giorno, con indicazione delle generalità del lavoratore, delle cause e delle circostanze dell'evento. L'obbligo di tenuta autonoma del registro è stato abolito, poiché i medesimi dati sono ormai acquisiti dall'INAIL attraverso le denunce di infortunio trasmesse in via telematica dal datore di lavoro o dal medico. Resta comunque necessario, ai fini della gestione della sicurezza aziendale e della revisione del DVR, mantenere un tracciamento interno degli infortuni e dei near miss verificatisi, spesso richiesto anche dagli enti di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza. In caso di ispezione, l'organo di vigilanza può comunque richiedere al datore di lavoro evidenza degli infortuni occorsi, attingendo alle denunce INAIL e alla documentazione aziendale disponibile.

D.Lgs. 81/2008 art. 53; D.Lgs. 151/2015 art. 21

Vedi anche: Infortunio sul lavoro, INAIL, Near miss

Rischio basso / medio / alto

Classificazione delle aziende ai fini della formazione, basata sul codice ATECO e sulla effettiva attività svolta. Determina la durata della formazione specifica dei lavoratori (4, 8 o 12 ore) e del percorso per datore di lavoro-RSPP. Un'azienda con ATECO a rischio basso può comunque avere mansioni da formare a rischio superiore, se la valutazione dei rischi lo evidenzia.

ASR 17/04/2025

Vedi anche: Codice ATECO, Formazione specifica dei lavoratori, DVR

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È consultato sulla valutazione dei rischi, riceve copia del DVR, accede ai luoghi di lavoro e partecipa alla riunione periodica. Ha diritto a una formazione iniziale di 32 ore e a un aggiornamento annuale.

D.Lgs. 81/2008 artt. 47-50

Vedi anche: DVR, Organismo paritetico, Datore di lavoro

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Persona in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Collabora alla valutazione dei rischi, propone le misure preventive e i programmi di formazione e partecipa alla riunione periodica. Può essere interno, esterno o coincidere con il datore di lavoro stesso nei casi previsti dall'art. 34.

D.Lgs. 81/2008 artt. 31-34

Vedi anche: ASPP, Datore di lavoro, DVR

S

SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro)

Insieme organico di procedure, responsabilità e risorse che un'azienda adotta volontariamente per pianificare, attuare, controllare e migliorare in modo sistematico la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, secondo il ciclo pianifica-fai-verifica-agisci. La sua adozione, pur non essendo obbligatoria per la generalità delle imprese, è riconosciuta dalla normativa come idonea a costituire un modello organizzativo con efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa dell'ente, se accompagnata da un adeguato sistema disciplinare e di controllo. Un SGSL tipico prevede, ad esempio, audit interni periodici, riesami annuali della direzione e indicatori di prestazione come l'indice di frequenza degli infortuni, monitorati nel tempo per verificare l'efficacia delle misure adottate. Le aziende che adottano un SGSL certificato secondo la norma ISO 45001 possono inoltre beneficiare della riduzione del tasso di premio INAIL prevista per le imprese che investono in prevenzione.

D.Lgs. 81/2008 art. 30

Vedi anche: ISO 45001, DVR, INAIL

Somministrazione di lavoro e sicurezza

Rapporto di lavoro in cui un'agenzia di somministrazione autorizzata assume il lavoratore e lo mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice, presso la quale il lavoratore svolge di fatto la propria attività sotto la direzione e il controllo di quest'ultima. Ai fini della sicurezza, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione relativi allo specifico luogo di lavoro, inclusa la fornitura dei DPI se non diversamente concordato, gravano sull'impresa utilizzatrice, che deve trattare il lavoratore somministrato come un proprio dipendente ai fini della tutela della salute e sicurezza. L'agenzia di somministrazione resta responsabile dell'informazione generale sui rischi tipici della mansione e dell'accertamento del possesso, da parte del lavoratore, delle competenze e qualifiche dichiarate. Un esempio tipico è il lavoratore somministrato inserito in un reparto produttivo: l'azienda utilizzatrice deve inserirlo nella propria valutazione dei rischi, fornirgli la formazione specifica sui rischi di quel reparto e integrarlo nelle proprie procedure di emergenza.

D.Lgs. 81/2008 art. 3 c. 5

Vedi anche: Datore di lavoro, Formazione specifica dei lavoratori, DPI

Sorveglianza sanitaria

Insieme degli accertamenti sanitari (visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, al rientro da lunghe assenze per motivi di salute, alla cessazione del rapporto nei casi previsti) svolti dal medico competente per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che la richiedono, come la movimentazione manuale dei carichi, l'uso di videoterminali, l'esposizione a rumore o ad agenti chimici; in assenza di tali rischi il datore di lavoro non è tenuto a nominare il medico competente. Ogni accertamento è annotato nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita con le garanzie di riservatezza previste per i dati sanitari. Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria costituisce inadempimento disciplinarmente rilevante.

D.Lgs. 81/2008 art. 41

Vedi anche: Medico competente, MMC, Videoterminalista

Spazi confinati (ambienti sospetti di inquinamento)

Ambienti come serbatoi, silos, cisterne, cunicoli, fogne, pozzi e vasche di depurazione, caratterizzati da aperture di accesso limitate e ventilazione naturale sfavorevole, in cui possono verificarsi carenza di ossigeno, presenza di atmosfere tossiche o esplosive, o rischio di seppellimento da materiali solidi. I lavori al loro interno sono riservati a imprese e lavoratori qualificati ai sensi del DPR 177/2011, con almeno il 30% di organico con esperienza almeno triennale in questo tipo di attività, personale esperto, formazione e addestramento specifici e disponibilità di dispositivi di protezione e di salvataggio, come autorespiratori e imbracature di recupero. Prima dell'accesso è necessario verificare l'atmosfera con strumenti di rilevazione dei gas e predisporre una procedura di emergenza e recupero con un addetto di sorveglianza esterno. Numerosi infortuni mortali derivano proprio dal tentativo di soccorso non protetto da parte di colleghi non formati.

DPR 177/2011

Vedi anche: DPI di III categoria, Addestramento

Squadra di emergenza

Insieme dei lavoratori designati dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, primo soccorso e gestione dell'emergenza. I lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo, devono essere formati secondo il DM 02/09/2021 (antincendio) e il DM 388/2003 (primo soccorso) e devono essere presenti in numero adeguato in ogni sede e turno di lavoro.

D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 43-46

Vedi anche: DPI, Preposto

Stress lavoro-correlato

Condizione di squilibrio percepito tra le richieste dell'ambiente di lavoro e le risorse della persona per farvi fronte, che può accompagnarsi a disturbi fisici, psicologici o sociali come ansia, disturbi del sonno o cali di concentrazione. La sua valutazione è parte obbligatoria del DVR per ogni azienda con lavoratori dipendenti e si svolge secondo la metodologia INAIL, partendo dagli indicatori oggettivi (eventi sentinella come assenteismo e turnover, contenuto e contesto del lavoro) e approfondendo, se necessario, con questionari e la percezione soggettiva dei lavoratori. Un esempio di intervento correttivo è la revisione dei turni di lavoro o la ridefinizione dei carichi in un reparto con alto assenteismo e frequenti conflitti interni. La mancata valutazione dello stress lavoro-correlato è sanzionabile alla stregua di ogni altra carenza del DVR, anche in assenza di casi conclamati.

D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 1

Vedi anche: DVR, Sorveglianza sanitaria

T

Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Denominazione corrente del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che riordina in un corpo unico la normativa precedentemente frammentata in più leggi (tra cui il DPR 547/1955 e il D.Lgs. 626/1994) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: principi generali, valutazione dei rischi, figure della prevenzione, formazione, e i titoli speciali dedicati a cantieri, attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni. È composto da 306 articoli e oltre 50 allegati tecnici, ed è periodicamente aggiornato da decreti correttivi, come quelli del 2009 e del 2021. Si applica, salvo le esclusioni espressamente previste, a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di lavoratori, compresi i pubblici dipendenti. La sua violazione, a seconda della gravità, è sanzionata in via amministrativa o penale, con responsabilità che può coinvolgere datore di lavoro, dirigenti e preposti secondo le rispettive attribuzioni.

D.Lgs. 81/2008

Vedi anche: DVR, Accordo Stato-Regioni, Titolo IV

Titolo IV (cantieri temporanei o mobili)

Parte del D.Lgs. 81/2008 (artt. 88-160) dedicata ai cantieri edili e di ingegneria civile. Disciplina i ruoli specifici del cantiere (committente, responsabile dei lavori, coordinatori CSP e CSE), i documenti (PSC, POS, fascicolo dell'opera, notifica preliminare) e le misure per le lavorazioni a maggior rischio, come scavi, demolizioni e lavori in quota.

D.Lgs. 81/2008 Titolo IV

Vedi anche: PSC, POS, CSP, CSE, PiMUS

U

Unità produttiva

Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, individuata secondo l'ordinamento del lavoro vigente al momento dell'accertamento. Il concetto rileva ai fini della sicurezza perché diversi obblighi, come l'elezione dell'RLS o l'individuazione dei lavoratori designati per le squadre di emergenza, si applicano a livello di singola unità produttiva e non di intera azienda. Un'azienda con sede legale in una città e due stabilimenti produttivi in altre città costituisce, ai fini della sicurezza, tre distinte unità produttive, ciascuna con propri RLS, squadre di emergenza e, se richiesto, propria valutazione dei rischi specifica. La corretta individuazione delle unità produttive è quindi un presupposto per organizzare correttamente gli adempimenti di sicurezza nelle aziende con più sedi.

D.Lgs. 81/2008 art. 2 c. 1 lett. t)

Vedi anche: RLS, Squadra di emergenza, Datore di lavoro

V

Valutazione dei rischi

Processo con cui il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del medico competente ove nominato, individua le fonti di pericolo presenti in azienda, stima la probabilità e la gravità dei possibili danni e definisce le misure di prevenzione e protezione necessarie a ridurre il rischio residuo. È un obbligo non delegabile del datore di lavoro e deve riguardare tutti i rischi, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi, e all'uso di sostanze cancerogene o mutagene. Il suo esito confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che ne costituisce la formalizzazione scritta, ma la valutazione in sé è un processo continuo, da aggiornare ogni volta che mutano le condizioni di rischio in azienda, ad esempio con l'introduzione di un nuovo macchinario o un cambio di layout produttivo. Una valutazione condotta solo formalmente, senza reale analisi delle lavorazioni concrete, espone comunque il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio, indipendentemente dall'esistenza di un DVR scritto.

D.Lgs. 81/2008 artt. 17, 28, 29

Vedi anche: DVR, Datore di lavoro, RSPP, Stress lavoro-correlato

Videoterminalista

Lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Ha diritto a un'interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa allo schermo, da considerare quale modalità di organizzazione del lavoro e non recuperabile né cumulabile, e alla sorveglianza sanitaria con controllo della funzione visiva, con periodicità quinquennale, che scende a biennale sopra i 50 anni di età o in presenza di prescrizioni del medico competente. Il datore di lavoro deve inoltre garantire una postazione conforme ai requisiti dell'Allegato XXXIV, con adeguata illuminazione, schermo regolabile e sedile ergonomico. Un tipico esempio di videoterminalista è l'addetto amministrativo o il centralinista che trascorre la maggior parte del turno davanti al computer.

D.Lgs. 81/2008 Titolo VII

Vedi anche: Sorveglianza sanitaria, Medico competente

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