Datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. È il principale debitore di sicurezza: gli competono in via non delegabile la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 è tenuto a una formazione propria di almeno 16 ore.
D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 17, 18
Vedi anche: RSPP, DVR, Dirigente, Accordo Stato-Regioni
Delega di funzioni
Atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto, dotato di adeguate competenze tecniche e poteri di organizzazione, gestione e spesa, l'esercizio di specifiche funzioni proprie in materia di sicurezza sul lavoro. Deve risultare da atto scritto recante data certa, accettazione espressa del delegato, e va portata a conoscenza dei lavoratori con adeguata pubblicità. Alcuni obblighi, come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP, sono espressamente non delegabili e restano sempre in capo al datore di lavoro. Un esempio tipico è la delega conferita dall'amministratore delegato di un gruppo societario al direttore di uno stabilimento, che assume così i poteri e le responsabilità per la gestione della sicurezza in quella specifica unità produttiva, fermo restando l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento della delega.
D.Lgs. 81/2008 art. 16
Vedi anche: Datore di lavoro, Dirigente, Unità produttiva
Dirigente (per la sicurezza)
Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti. Ai fini della sicurezza rileva il ruolo effettivamente esercitato, non l'inquadramento contrattuale. Deve ricevere una formazione specifica di 16 ore con aggiornamento quinquennale.
D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 18, 37
Vedi anche: Preposto, Datore di lavoro
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Attrezzature indossate o tenute dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi: caschi, guanti, occhiali, calzature di sicurezza, otoprotettori, imbracature. Vanno utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche e organizzative; il datore di lavoro li fornisce gratuitamente, li mantiene in efficienza e forma i lavoratori al loro uso.
D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79
Vedi anche: DPI di III categoria, Addestramento
DPI di II categoria
Dispositivi di protezione individuale destinati a rischi intermedi, non minimi ma nemmeno tali da poter causare conseguenze gravi e irreversibili per la salute: rientrano in questa categoria, ad esempio, i comuni guanti da lavoro, gli occhiali e gli otoprotettori, gli indumenti ad alta visibilità e le calzature di sicurezza di uso corrente. La categoria è definita dal regolamento europeo sui DPI in base alla gravità del rischio da cui il dispositivo protegge, ed è intermedia tra la I categoria (rischi minimi) e la III categoria (rischi di morte o danno grave). Il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire adeguata informazione sull'uso corretto del dispositivo e, se necessario in ragione delle caratteristiche del DPI, anche un addestramento specifico, ad esempio per l'indossamento corretto di un otoprotettore. A differenza dei DPI di III categoria, per quelli di II categoria la normativa non impone un addestramento documentato obbligatorio, fermo restando l'obbligo generale di formazione e informazione sull'uso dei DPI.
Reg. UE 2016/425
Vedi anche: DPI, DPI di III categoria, Addestramento
DPI di III categoria
Dispositivi che proteggono da rischi che possono causare morte o danni gravi e irreversibili alla salute: sistemi anticaduta, autorespiratori e altri dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, protezioni da agenti chimici pericolosi, dall'arco elettrico o da alte temperature. A differenza dei DPI di categoria inferiore, il loro impiego richiede obbligatoriamente, oltre all'informazione e alla formazione, uno specifico addestramento pratico documentato, ad esempio le manovre di aggancio e sgancio di un'imbracatura anticaduta su una linea vita. Il datore di lavoro deve inoltre verificare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza di questi dispositivi, spesso soggetti a scadenza o revisione periodica come nel caso degli autorespiratori. L'uso di un DPI di III categoria senza addestramento specifico espone sia il lavoratore sia il datore di lavoro a un rischio grave, oltre che a responsabilità in caso di infortunio.
D.Lgs. 81/2008 art. 77 c. 5; Reg. UE 2016/425
Vedi anche: DPI, Lavori in quota, Addestramento
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
Documento redatto dal committente nei contratti di appalto, d'opera o somministrazione per valutare i rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle delle imprese appaltatrici, indicando le misure per eliminarli o ridurli, ad esempio la sovrapposizione di lavorazioni nello stesso reparto o l'uso condiviso di vie di transito e impianti. È allegato al contratto di appalto e va aggiornato in caso di modifiche significative alle lavorazioni previste. Non è richiesto per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, o lavori di breve durata (fino a 5 uomini-giorno) a basso rischio. La sua assenza, quando dovuto, comporta responsabilità solidale del committente per gli infortuni derivanti dai rischi interferenziali non valutati.
D.Lgs. 81/2008 art. 26
Vedi anche: DVR, POS, Datore di lavoro
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Documento che il datore di lavoro deve redigere, con la collaborazione del RSPP e la consultazione del medico competente ove nominato, per valutare tutti i rischi presenti in azienda e definire le misure di prevenzione e protezione, il programma di miglioramento nel tempo e i ruoli dell'organizzazione della sicurezza. È obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, comprese le micro e piccole imprese fino a 10 addetti che possono avvalersi delle procedure standardizzate. Deve contenere, tra l'altro, la valutazione dello stress lavoro-correlato e, se pertinenti, i rischi da movimentazione manuale dei carichi, rumore o agenti chimici. Va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative del processo produttivo, da infortuni rilevanti o da esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano, e la sua mancanza espone il datore di lavoro a sanzioni penali.
D.Lgs. 81/2008 artt. 17, 28, 29
Vedi anche: DUVRI, Datore di lavoro, RSPP, Stress lavoro-correlato