Formazione
Formazione lavoratori
La formazione obbligatoria per ogni lavoratore: generale, specifica per rischio e aggiornamento, conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Di cosa si tratta
Percorsi di formazione generale e specifica per tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, differenziati per classe di rischio aziendale (basso, medio, alto). Corsi erogati in aula, videoconferenza ed e-learning conforme, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Chi deve seguire la formazione generale e specifica
Sono tenuti alla formazione ex art. 37 tutti i lavoratori subordinati, ma anche le figure equiparate: tirocinanti, stagisti, lavoratori somministrati, distaccati, soci lavoratori di cooperative e volontari che operano stabilmente nell'organizzazione aziendale. Nel caso della somministrazione, il datore di lavoro utilizzatore risponde della formazione specifica sui rischi del luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, mentre l'agenzia per il lavoro può occuparsi della formazione generale. Anche i lavoratori a tempo determinato o part-time hanno lo stesso obbligo formativo dei colleghi a tempo indeterminato, senza alcuna riduzione delle ore previste. La formazione va erogata prima dell'adibizione alle mansioni, non in un momento successivo, per essere realmente efficace sul piano preventivo.
La classe di rischio che determina la durata della formazione specifica non dipende dalla singola mansione ma dal settore ATECO e dalla valutazione dei rischi dell'azienda nel suo complesso: un impiegato amministrativo che lavora presso un cantiere edile rientra comunque nella classe di rischio alto propria di quell'unità produttiva. Questo criterio, spesso frainteso, fa sì che uffici, commercio e servizi si collochino di norma nella classe basso, mentre industria, sanità, agricoltura ed edilizia ricadano nelle classi medio o alto. Nelle aziende con più sedi e lavorazioni eterogenee, la classificazione va effettuata unità produttiva per unità produttiva.
Un caso particolare riguarda i lavoratori che cambiano azienda o mansione: la formazione generale, avendo natura di credito formativo permanente, non va ripetuta, ma quella specifica sui rischi deve essere comunque erogata ex novo se cambia il contesto di esposizione al rischio.
Cosa prevede la normativa
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con contenuti che riguardano i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei soggetti coinvolti e organi di vigilanza, controllo e assistenza. La norma distingue una parte generale, valida per qualunque settore, da una parte specifica calibrata sui rischi effettivamente presenti in azienda e nella mansione svolta.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025, riscrive integralmente la disciplina attuativa dell'art. 37 sostituendo l'accordo del 2011: conferma l'articolazione in 4 ore di formazione generale e una specifica differenziata per rischio (4, 8 o 12 ore), ma ridefinisce contenuti minimi, modalità di verifica dell'apprendimento e regole per la formazione a distanza. L'Accordo diventa pienamente operativo dal 24/05/2026, con un regime transitorio durante il quale restano validi i percorsi già avviati secondo le regole previgenti.
Resta fermo il principio per cui la formazione generale costituisce credito formativo permanente che segue il lavoratore in ogni successivo rapporto di lavoro, mentre la formazione specifica e l'addestramento vanno sempre calibrati sul contesto e sui rischi concretamente presenti in azienda.
Cosa succede in caso di inadempienza
L'omessa formazione dei lavoratori espone il datore di lavoro a responsabilità di natura amministrativa e, nei casi più gravi, penale, trattandosi di un obbligo che la giurisprudenza considera centrale nell'impianto prevenzionistico. In sede di verifica ispettiva da parte degli organi di vigilanza, l'assenza di attestati validi è tra le irregolarità più frequentemente riscontrate e comporta provvedimenti prescrittivi cui seguono sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali a carico del datore di lavoro e, ove individuato, del dirigente responsabile.
In caso di infortunio, la mancata formazione del lavoratore coinvolto viene sempre valutata dagli inquirenti come elemento che aggrava la posizione dell'azienda, incidendo sull'accertamento del nesso di causalità e sulle richieste di risarcimento in sede civile. Anche in assenza di infortuni, un'azienda con un numero significativo di lavoratori non formati rischia provvedimenti più incisivi da parte degli organi di controllo.
È quindi buona prassi non limitarsi a organizzare la formazione, ma conservare con cura la documentazione — attestati, registri di presenza, verifiche di apprendimento — che ne dimostri l'effettivo svolgimento: in caso di controllo è questo l'elemento che l'azienda deve poter esibire immediatamente.
Formazione generale, specifica e aggiornamento: come si combinano
Il percorso del lavoratore si compone di due moduli distinti, erogabili anche in momenti diversi: la formazione generale di 4 ore, identica per tutti i settori e incentrata sui concetti giuridici e organizzativi della prevenzione, e la formazione specifica, che approfondisce i rischi concreti del settore e della mansione con durata crescente in base alla classe di rischio aziendale. Solo al completamento di entrambi i moduli il lavoratore risulta formato ai sensi dell'art. 37.
A questi si aggiunge l'aggiornamento quinquennale di 6 ore, uguale per tutte le classi di rischio, che ha la funzione di rinfrescare le conoscenze e recepire le novità normative o organizzative intervenute nel frattempo. A differenza della formazione iniziale, l'aggiornamento può essere frazionato in moduli più brevi nel corso del quinquennio, purché la somma delle ore raggiunga il monte ore previsto entro la scadenza.
La scelta della modalità di erogazione dipende dal modulo e dalla classe di rischio: formazione generale e specifica per rischio basso ammettono l'e-learning asincrono, mentre rischio medio e alto richiedono modalità sincrone che garantiscano l'interazione diretta con il docente.
Formazione lavoratori
I corsi disponibili
Prima formazione e aggiornamenti periodici, con durate e contenuti conformi alla normativa vigente.
Formazione generale lavoratori
da 40 €
DettagliFormazione specifica lavoratori — rischio basso
da 45 €
DettagliFormazione specifica lavoratori — rischio medio
da 80 €
DettagliFormazione specifica lavoratori — rischio alto
da 120 €
DettagliAggiornamento lavoratori
da 55 €
DettagliFormazione lavoratori completa — generale + specifica rischio basso
da 75 €
DettagliDomande frequenti
4 ore di formazione generale più la formazione specifica in base alla classe di rischio dell'azienda: 4 ore per rischio basso, 8 per rischio medio, 12 per rischio alto. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.
La formazione generale, la specifica per rischio basso e l'aggiornamento possono essere svolti interamente online su piattaforme conformi all'Accordo Stato-Regioni. Per rischio medio e alto la formazione specifica richiede videoconferenza sincrona o presenza.
L'Accordo 17/04/2025 unifica gli accordi precedenti, ridefinisce durate e modalità di erogazione e conferma il credito permanente della formazione generale. È operativo dal 24/05/2026.
La formazione lavoratori è il livello base richiesto a chiunque svolga un'attività lavorativa subordinata o equiparata. Preposti e dirigenti, oltre a questa base — che nel caso del dirigente viene sostituita integralmente da un percorso dedicato — devono seguire moduli aggiuntivi legati alle responsabilità di sovrintendenza e organizzazione che la legge attribuisce loro. Non si tratta quindi di corsi alternativi, ma di livelli crescenti legati al ruolo ricoperto in azienda.
Fino al completamento del percorso il lavoratore non può essere adibito alle mansioni per cui la formazione è richiesta, e il datore di lavoro che lo impieghi comunque si espone alle stesse conseguenze previste per la mancata formazione. Se è l'aggiornamento periodico a scadere, l'attestato precedente perde validità e va ripristinato quanto prima organizzando il corso di aggiornamento, senza attendere oltre vista l'esposizione al rischio durante il periodo scoperto.
La formazione generale non scade, essendo credito formativo permanente. La formazione specifica segue invece la periodicità dell'aggiornamento quinquennale. Cambiando azienda, il lavoratore mantiene il credito della parte generale ma deve ripetere la specifica se cambia il contesto di rischio a cui è esposto.
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