Formazione

Formazione dirigenti

Competenze gestionali e responsabilità in chiaro: la formazione da 16 ore per chi organizza e dirige l'attività lavorativa.

Di cosa si tratta

Corsi per dirigenti ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008: 16 ore di formazione, anche in e-learning, che sostituiscono integralmente la formazione prevista per i lavoratori. Aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Chi è dirigente ai fini della sicurezza

Anche in questo caso la qualifica non discende dall'inquadramento contrattuale bensì dalla funzione svolta: l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce dirigente chi, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Un quadro, un responsabile di funzione o un capo area che di fatto organizza il lavoro di altri e ne controlla l'esecuzione può quindi rientrare nella definizione, anche senza il titolo di 'dirigente' nel contratto individuale.

Questa impostazione sostanziale comporta che le aziende debbano individuare correttamente le figure che esercitano poteri organizzativi effettivi, indipendentemente dalla denominazione della posizione: un errore comune è limitare la qualifica ai soli soggetti con contratto dirigenziale, lasciando privi di formazione responsabili operativi che in concreto organizzano e dirigono reparti o funzioni con ampia autonomia decisionale.

Anche nelle organizzazioni più piccole, dove non esiste una linea gerarchica formalizzata su più livelli, può presentarsi la necessità di individuare un dirigente ai fini della sicurezza: è il caso, ad esempio, di un socio operativo che coordina stabilmente il lavoro di altri dipendenti pur non avendo un contratto dirigenziale, oppure di un responsabile di stabilimento che risponde direttamente al datore di lavoro ma organizza in autonomia turni, priorità produttive e assegnazione dei compiti.

Cosa prevede la normativa

L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al dirigente una serie di obblighi propri — tra cui designare i lavoratori incaricati di misure di emergenza, richiedere l'osservanza delle norme e fornire ai lavoratori le informazioni necessarie — mentre l'art. 37 comma 7 impone che riceva una formazione specifica, più ampia di quella dei lavoratori, adeguata alla natura dei rischi e alle sue attribuzioni.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 conferma l'impianto centrato su un corso di 16 ore, articolato su moduli giuridico-normativi, gestionali e relazionali, con aggiornamento quinquennale di 6 ore, ma aggiorna contenuti minimi e criteri di verifica dell'apprendimento rispetto all'accordo del 2011 che disciplinava la materia in precedenza.

La ratio della norma è che il dirigente, occupando una posizione di comando che incide direttamente sull'organizzazione del lavoro altrui, debba possedere competenze più ampie di quelle richieste al lavoratore comune, spaziando dalla valutazione dei rischi alla gestione delle non conformità fino alla comunicazione efficace con lavoratori e preposti.

Cosa succede in caso di inadempienza

Il dirigente non formato che esercita comunque funzioni organizzative espone l'azienda a un doppio profilo di rischio: da un lato la mancata formazione costituisce di per sé una violazione accertabile in sede ispettiva, con conseguenti sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali a carico del datore di lavoro; dall'altro, in caso di infortunio riconducibile a carenze organizzative, l'assenza di formazione del dirigente coinvolto viene valutata come elemento che aggrava sensibilmente la posizione di tutti i soggetti della linea gerarchica.

Poiché il dirigente ha per definizione margini di autonomia organizzativa significativi, un dirigente non adeguatamente formato può inconsapevolmente introdurre prassi non conformi che si propagano su interi reparti, moltiplicando l'esposizione al rischio rispetto al caso di un singolo lavoratore non formato.

Formazione dirigenti ed esonero dalla formazione lavoratori

Un aspetto spesso frainteso riguarda il rapporto tra il corso dirigenti e la formazione ordinaria dei lavoratori prevista dall'art. 37: il percorso da 16 ore per dirigenti, essendo più ampio e approfondito, sostituisce integralmente la formazione generale e specifica altrimenti dovuta, senza necessità di duplicare i moduli. Questo evita che un dirigente debba seguire due percorsi paralleli per adempiere a obblighi che la norma considera assorbiti l'uno nell'altro.

L'esonero riguarda tuttavia solo la formazione ex art. 37: resta fermo l'obbligo di seguire, se pertinenti al ruolo, percorsi aggiuntivi legati a compiti specifici eventualmente assunti dal dirigente, come l'incarico di RSPP interno o di addetto alle emergenze, che restano disciplinati da normative distinte e richiedono una formazione dedicata ulteriore rispetto al corso dirigenti.

Va inoltre ricordato che l'assorbimento opera in un solo senso: un dirigente formato come tale non deve ripetere la formazione dei lavoratori se cambia mansione all'interno dello stesso perimetro dirigenziale, ma se perde le funzioni organizzative che gli attribuivano la qualifica di dirigente, tornando a una posizione priva di poteri gerarchici, l'azienda deve valutare se la formazione già ricevuta resti comunque sufficiente rispetto ai rischi della nuova mansione.

Formazione dirigenti

I corsi disponibili

Prima formazione e aggiornamenti periodici, con durate e contenuti conformi alla normativa vigente.

Domande frequenti

Chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, indipendentemente dalla qualifica contrattuale. Anche quadri e responsabili di funzione possono rientrarvi, se esercitano di fatto poteri organizzativi e gerarchici su altri lavoratori.

Sì, sia il corso di 16 ore sia l'aggiornamento di 6 ore possono essere erogati interamente in e-learning su piattaforma conforme, a differenza di quanto avviene per preposti e altre figure che richiedono componenti pratiche in presenza.

Sì, la formazione del dirigente sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori dall'art. 37, essendo più ampia nei contenuti. Restano tuttavia dovuti eventuali percorsi aggiuntivi legati a incarichi specifici come RSPP o addetto alle emergenze.

Il dirigente organizza e dirige l'attività lavorativa a livello gestionale, con poteri decisionali ampi anche su budget e risorse; il preposto sovrintende e controlla l'esecuzione operativa sul campo. I due percorsi hanno contenuti e finalità diverse e non sono sostitutivi: chi ricopre entrambi i ruoli deve completare entrambe le formazioni.

Alla scadenza quinquennale l'attestato perde validità e il dirigente dovrebbe astenersi dall'esercitare le funzioni organizzative fino al completamento del corso di aggiornamento di 6 ore, per evitare di esporre sé stesso e l'azienda alle conseguenze di un'attività organizzativa svolta senza formazione aggiornata.

La formazione andrebbe completata il prima possibile dall'assunzione dell'incarico dirigenziale, poiché il dirigente esercita da subito poteri organizzativi che la legge presuppone accompagnati da adeguata preparazione. Nella pratica consigliamo di programmare il corso prima o immediatamente dopo l'attribuzione formale del ruolo.

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