Dirigenti

Corso per dirigenti

Formazione obbligatoria per dirigenti — 16 ore

A chi è rivolto

Dirigenti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in forza di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati. Rientrano in questa definizione anche responsabili di funzione, direttori di stabilimento, capi di produzione e quadri con autonomia decisionale sull'organizzazione del lavoro altrui, indipendentemente dal titolo contrattuale formalmente attribuito: è la sostanza del ruolo, non la qualifica sul contratto, a determinare l'obbligo formativo. Il corso sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori ed è propedeutico all'assunzione di deleghe di funzioni ex art. 16, sempre più diffuse nelle organizzazioni di media e grande dimensione.

Requisiti di accesso: Nessun titolo di studio specifico è richiesto: l'accesso al corso dipende dall'effettivo svolgimento di un ruolo dirigenziale ai fini della sicurezza, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale. Per i contenuti giuridici e gestionali trattati è raccomandata una buona comprensione della lingua italiana, almeno di livello B2, data la complessità tecnica degli argomenti affrontati.

Obiettivi del corso

  • Conoscere il quadro normativo in materia di salute e sicurezza e il sistema istituzionale della prevenzione
  • Comprendere ruolo, obblighi e responsabilità civili e penali del dirigente
  • Conoscere i criteri e gli strumenti per la valutazione dei rischi
  • Saper organizzare la prevenzione aziendale: deleghe, vigilanza, modelli di organizzazione ex art. 30
  • Gestire comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
  • Gestire correttamente gli obblighi verso appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi
  • Saper impostare un sistema efficace di vigilanza sull'operato di preposti e lavoratori

Programma didattico

Modulo 1 — Giuridico-normativo

4 ore
  • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
  • Organi di vigilanza e assistenza; sistema sanzionatorio
  • Soggetti del sistema di prevenzione: obblighi e responsabilità
  • Delega di funzioni ex art. 16 e responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001)
  • Rapporti tra dirigente, preposto e datore di lavoro nella catena di responsabilità

Modulo 2 — Gestione e organizzazione della sicurezza

4 ore
  • Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (art. 30, ISO 45001)
  • Gestione della documentazione tecnico-amministrativa
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e somministrazione (art. 26, DUVRI)
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso ed emergenze
  • Pianificazione degli investimenti in sicurezza e budget di prevenzione

Modulo 3 — Individuazione e valutazione dei rischi

4 ore
  • Criteri e metodi per la valutazione dei rischi; il DVR
  • Rischi specifici: fisici, chimici, biologici, organizzativi
  • Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  • Gestione del rischio da stress lavoro-correlato e da carichi di lavoro

Modulo 4 — Comunicazione, formazione e consultazione

4 ore
  • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
  • Ruolo dell'informazione e della formazione dei lavoratori
  • Consultazione e partecipazione degli RLS
  • Gestione dei conflitti e comunicazione in situazioni di emergenza
  • Test di verifica finale dell'apprendimento

Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 ridefinisce in modo più dettagliato i contenuti dei quattro moduli della formazione dirigenziale, con particolare attenzione ai rapporti tra dirigente e preposto alla luce del rafforzamento di quest'ultima figura introdotto dalla L. 215/2021, e conferma la piena erogabilità in e-learning dell'intero percorso.

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento valido 5 anni su tutto il territorio nazionale, conforme all'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Riporta i quattro moduli seguiti, la durata complessiva e l'esito della verifica finale. Codice univoco verificabile online sul nostro sito, utile per documentare l'idoneità formativa in caso di ispezione o di contestazione di responsabilità.

Domande frequenti sul corso

Sì. La formazione dei dirigenti può essere erogata interamente in modalità e-learning su piattaforme conformi ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni, oltre che in aula e in videoconferenza sincrona. È una delle poche figure apicali per cui l'intero percorso resta fruibile a distanza in modalità asincrona.

Non conta la qualifica contrattuale ma il ruolo effettivo: è dirigente chi organizza e dirige l'attività lavorativa secondo le direttive del datore di lavoro, esercitando poteri gerarchici e funzionali adeguati. Anche un quadro o un responsabile di funzione può essere dirigente ai fini del D.Lgs. 81/2008, anche in assenza di un contratto di lavoro dirigenziale in senso stretto.

Sì. La formazione del dirigente ai sensi dell'art. 37 comma 7 sostituisce integralmente la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori, poiché ne contiene e supera i contenuti con un taglio gestionale e organizzativo più ampio.

L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Il nostro scadenzario gratuito ricorda automaticamente la scadenza, così da evitare interruzioni della copertura formativa che potrebbero rilevare in caso di ispezione o di infortunio.

La mancata formazione del dirigente è sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro, sanzione che colpisce sia il datore di lavoro sia, se distinto, il dirigente stesso quale destinatario dell'obbligo. In caso di infortunio, l'assenza di formazione aggrava la posizione di entrambi i soggetti nel procedimento penale e civile.

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa a livello gestionale e ha poteri di spesa e di organizzazione più ampi; il preposto sovrintende operativamente all'attività dei lavoratori sul campo, vigilando sull'applicazione concreta delle disposizioni. I due percorsi formativi hanno contenuti e finalità differenti e non sono sostitutivi l'uno dell'altro.

No, restano percorsi distinti: la formazione dirigenziale non sostituisce i moduli A, B e C richiesti dall'art. 32 per operare come RSPP o ASPP. Un dirigente che intenda svolgere anche i compiti di RSPP deve comunque completare separatamente il percorso previsto per quel ruolo.

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