Formazione
Formazione preposti
Forma i tuoi capisquadra e capireparto: corso completo 12 ore e nuovo aggiornamento biennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025.
Di cosa si tratta
Corsi per preposti alla sicurezza: formazione particolare e aggiuntiva ex art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008, con parte pratica in presenza come richiesto dal nuovo Accordo Stato-Regioni. Dal 2025 l'aggiornamento del preposto diventa biennale.
Chi è preposto e chi deve seguire la formazione
La qualifica di preposto non dipende dal contratto o dall'inquadramento formale, ma dalla funzione concretamente svolta: è preposto chi, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa. Capisquadra, capireparto, capicantiere e coordinatori di turno rientrano tipicamente in questa figura, anche quando l'azienda non ha formalizzato un titolo specifico.
Proprio perché la funzione prevale sul nome attribuito alla posizione, molte aziende scoprono in sede di verifica di avere preposti di fatto mai individuati né formati: la L. 215/2021 ha rafforzato questo principio, imponendo al datore di lavoro di individuare espressamente i preposti per ciascuna articolazione organizzativa in cui si articola l'attività dell'impresa. Chi svolge anche solo occasionalmente compiti di sovrintendenza su altri lavoratori, ad esempio sostituendo temporaneamente un responsabile, rientra comunque nell'obbligo formativo se la funzione di preposto viene di fatto esercitata con una certa continuità.
Cosa prevede la normativa
L'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi specifici del preposto — vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, sull'uso corretto dei DPI, interrompere l'attività in caso di pericolo grave — mentre l'art. 37 comma 7 impone al datore di lavoro di assicurargli una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, proporzionata ai compiti di controllo e vigilanza che gli sono affidati.
La L. 215/2021 ha rafforzato questo impianto specificando che il ruolo di preposto non può essere lasciato indefinito nell'organizzazione aziendale ma va formalizzato, e ha rimarcato la centralità della sua funzione di presidio quotidiano della sicurezza. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 interviene su questo impianto ridefinendo la cadenza dell'aggiornamento: da quinquennale diventa biennale, con 6 ore da ripetere ogni due anni, proprio in ragione della delicatezza del ruolo di controllo diretto sul campo.
La norma richiede inoltre che il corso preveda una parte pratico-applicativa, oltre a quella teorica, coerente con l'idea che il preposto debba saper riconoscere e gestire situazioni di rischio concrete e non solo conoscerne la disciplina astratta.
Cosa succede in caso di inadempienza
La mancata individuazione o formazione del preposto lascia un vuoto nella catena di controllo che la legge considera essenziale: in caso di infortunio, l'assenza di una figura di vigilanza formata e responsabilizzata aggrava significativamente la posizione dell'azienda e del datore di lavoro, esponendoli a conseguenze di natura amministrativa e, nei casi più gravi, penale. Gli organi di vigilanza, in sede ispettiva, verificano proprio l'esistenza di preposti individuati e formati come indicatore della maturità del sistema di prevenzione aziendale.
Va inoltre considerato che, se il preposto individuato non ha ricevuto la formazione particolare e aggiuntiva richiesta dalla legge, la sua responsabilità personale per eventuali omissioni di vigilanza si intreccia con quella del datore di lavoro che non lo ha messo in condizione di operare correttamente: una situazione che, in sede di accertamento, tende a coinvolgere entrambe le figure piuttosto che escluderne una a favore dell'altra.
Perché la parte pratica è centrale in questo percorso
A differenza della formazione generale dei lavoratori, il corso per preposti non si esaurisce in un'esposizione teorica di norme e procedure: l'Accordo Stato-Regioni richiede casi di studio, esercitazioni e simulazioni che mettano il preposto nella condizione di riconoscere sul campo comportamenti a rischio, non conformità nell'uso dei DPI e situazioni che richiedono l'interruzione immediata dell'attività. Questa componente pratico-applicativa è quella che distingue realmente il preposto formato da chi ha soltanto memorizzato nozioni.
Per questo la parte pratica non può essere derogata in modalità e-learning: la videoconferenza sincrona è ammessa per i contenuti teorici, ma le esercitazioni richiedono la presenza fisica del docente e, spesso, dei lavoratori con cui il preposto interagisce quotidianamente, in modo da calare l'addestramento nel contesto organizzativo reale in cui il preposto opererà.
Formazione preposti
I corsi disponibili
Prima formazione e aggiornamenti periodici, con durate e contenuti conformi alla normativa vigente.
Corso per preposti
da 170 €
DettagliAggiornamento preposti
da 90 €
DettagliModulo particolare aggiuntivo per preposti
da 130 €
DettagliDomande frequenti
Il preposto è chi sovrintende all'attività lavorativa di altri lavoratori (caposquadra, capoturno, capocantiere), indipendentemente dal titolo contrattuale. Il datore di lavoro deve individuarlo formalmente per ciascuna articolazione organizzativa e garantirne la formazione specifica e l'aggiornamento periodico.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 l'aggiornamento passa da quinquennale a biennale: 6 ore ogni 2 anni, in ragione della delicatezza del ruolo di vigilanza diretta che il preposto svolge quotidianamente.
La parte teorica può essere svolta in videoconferenza sincrona, ma la parte pratico-applicativa — casi di studio, esercitazioni e simulazioni — deve svolgersi in presenza, come previsto dall'ASR 17/04/2025.
Il preposto sovrintende e controlla l'esecuzione operativa del lavoro altrui, mentre il dirigente organizza e dirige l'attività a un livello gestionale superiore, con poteri decisionali più ampi. I due percorsi formativi sono distinti e non sostitutivi: un dirigente che svolge anche funzioni di preposto deve completare entrambi i moduli previsti dalla legge.
L'assenza di formazione del preposto coinvolto in un infortunio viene valutata come elemento che aggrava la posizione dell'azienda, incidendo sull'accertamento delle responsabilità sia del datore di lavoro sia del preposto stesso. È una delle circostanze più frequentemente riscontrate nelle indagini successive a infortuni gravi in presenza di figure di supervisione non adeguatamente formate.
Se cambia il contesto di rischio su cui il preposto esercita la sua funzione di vigilanza, è necessario un aggiornamento dei contenuti specifici, anche al di fuori della scadenza biennale ordinaria, per garantire che la formazione resti coerente con le attività effettivamente supervisionate.
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