Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni

Obblighi, scadenze, modalità online, sanzioni e costi: abbiamo raccolto le domande che riceviamo ogni giorno e le abbiamo organizzate per tipo di interlocutore.

Domande generali

Siamo un ente di formazione specializzato nella sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: progettiamo ed eroghiamo corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, RLS e per le figure dell'emergenza (antincendio e primo soccorso), in aula, in videoconferenza e in e-learning secondo quanto ammesso dagli Accordi Stato-Regioni. Accanto alla formazione offriamo servizi di consulenza per la gestione della sicurezza aziendale, come il supporto nella redazione dei documenti previsti dalla normativa. Operiamo su tutto il territorio nazionale, sia con edizioni pubbliche a calendario sia con corsi organizzati direttamente presso le sedi dei clienti. La nostra attività è rivolta ad aziende di ogni dimensione e settore, a lavoratori e professionisti, e a enti pubblici e amministrazioni.

Sì. L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a formare ogni lavoratore, e la definizione di lavoratore è molto ampia: comprende dipendenti, soci lavoratori, apprendisti, stagisti, tirocinanti e lavoratori somministrati. Basta quindi una sola persona che presta attività lavorativa, anche part-time, perché scattino gli obblighi formativi. A questi si aggiungono i corsi per le figure della sicurezza (preposti, addetti antincendio e primo soccorso, RLS) e, con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione dello stesso datore di lavoro.

Dipende dal corso. La formazione dei lavoratori si aggiorna ogni 5 anni (6 ore), quella dei preposti ogni 2 anni dopo la riforma, dirigenti e datori di lavoro ogni 5 anni, antincendio ogni 5 anni, primo soccorso ogni 3 anni, RLS ogni anno, abilitazioni attrezzature ogni 5 anni. L'attestato riporta sempre la data del corso: da quella si calcola la scadenza dell'aggiornamento. Il nostro scadenzario interattivo ricostruisce in pochi minuti tutte le periodicità applicabili alla tua azienda.

In parte. L'e-learning asincrono è ammesso per la formazione generale dei lavoratori, la formazione specifica a rischio basso, i dirigenti e molti aggiornamenti. Altri percorsi, come la formazione dei preposti o la specifica a rischio medio e alto, richiedono interazione in tempo reale e si possono svolgere in aula o in videoconferenza sincrona. Le prove pratiche (antincendio, primo soccorso, attrezzature, DPI di III categoria) richiedono sempre la presenza fisica. Diffida dei corsi interamente online dove la norma non li ammette: l'attestato sarebbe privo di valore.

La mancata formazione è un reato contravvenzionale punito dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.474 a 6.388 euro circa, per ciascuna fattispecie violata. In caso di ispezione l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con termine per regolarizzare e pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda. Lo scenario più grave è l'infortunio di un lavoratore non formato: la formazione omessa pesa in modo determinante nell'accertamento delle responsabilità penali e civili del datore di lavoro.

Sempre l'azienda. La formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori: è un principio espresso dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. Le ore di corso sono a tutti gli effetti orario retribuito. L'azienda può però abbattere o azzerare i costi aderendo a un fondo interprofessionale e finanziando i corsi con il proprio 0,30% già versato all'INPS.

L'iscrizione si effettua scegliendo il corso e la data dal nostro calendario, oppure richiedendo una proposta su misura per la propria azienda; una volta confermata la disponibilità dei posti si ricevono la conferma di iscrizione e le istruzioni per l'accesso all'aula, alla videoconferenza o alla piattaforma e-learning. Per completare l'iscrizione servono di norma un documento di identità del partecipante e alcuni dati anagrafici e di contatto; per le iscrizioni aziendali chiediamo inoltre la ragione sociale, i riferimenti del referente interno e, quando rilevante, il settore di attività per individuare il livello di rischio applicabile. I tempi di erogazione variano in base alla modalità: la formazione in e-learning può essere completata in pochi giorni seguendo i propri ritmi, mentre i corsi in aula o videoconferenza seguono le date di calendario, spesso concentrate in una o due giornate. L'attestato viene normalmente rilasciato entro pochi giorni lavorativi dal superamento della verifica finale.

Dove ammessa dalla normativa, la formazione in e-learning si svolge su una piattaforma accessibile con credenziali personali, che il partecipante può seguire da qualsiasi dispositivo connesso a internet nei tempi che preferisce, entro la scadenza indicata per completare il corso. Il sistema traccia automaticamente i tempi di fruizione e non consente di avanzare nei contenuti più velocemente di quanto stabilito, in coerenza con i requisiti degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione a distanza. Il percorso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento; superato il test, l'attestato viene generato ed è disponibile per il download. È possibile interrompere e riprendere il corso in momenti diversi, mantenendo i progressi già registrati.

Ogni attestato che rilasciamo riporta un codice univoco di verifica. Inserendo il codice nella sezione di verifica attestati del nostro sito ottieni immediatamente conferma dell'autenticità, del corso frequentato, della data di rilascio e dell'eventuale scadenza. Il servizio è gratuito e utilizzabile anche da aziende terze e organi di vigilanza che debbano verificare un documento.

Se il corso è stato svolto con noi, conserviamo l'archivio storico degli attestati rilasciati: è sufficiente inviarci una richiesta con i dati anagrafici del partecipante e, se disponibile, il periodo o il titolo del corso frequentato, per ricevere una copia in formato digitale. In alternativa, se si dispone del codice univoco riportato sull'attestato originale, è possibile verificarne autonomamente i contenuti tramite il nostro servizio di verifica online, utile anche solo per controllarne la scadenza. Se il corso è stato svolto presso un altro ente, la richiesta di duplicato va invece rivolta a chi lo ha erogato, poiché ogni ente conserva unicamente i propri registri. Consigliamo comunque di conservare sia l'originale sia una copia digitale dell'attestato, anche a distanza di anni.

La formazione è l'attività didattica, in aula o a distanza, che porta al rilascio di un attestato conforme agli Accordi Stato-Regioni ed è quella che soddisfa gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008. La consulenza è invece un servizio di affiancamento continuativo all'azienda per la gestione del sistema sicurezza: comprende, ad esempio, il supporto nella redazione e nell'aggiornamento della documentazione di valutazione dei rischi e l'assistenza nell'organizzazione delle misure di prevenzione. I due servizi sono complementari ma distinti: un'azienda può avere una consulenza esterna e formare comunque i propri lavoratori con un altro ente, così come può rivolgersi a noi solo per la formazione. Per le aziende clienti che utilizzano entrambi i servizi cerchiamo di coordinare scadenze formative e adempimenti documentali in un unico piano.

Un preventivo si richiede indicando il corso o i corsi di interesse, il numero di partecipanti e, per le edizioni in azienda, la sede di erogazione: rispondiamo con un'offerta che riporta nel dettaglio costi, tempistiche e modalità di erogazione proposte. Le modalità di pagamento accettate vengono indicate in fase di preventivo o di conferma dell'iscrizione, insieme alle eventuali scadenze; per gli enti pubblici seguiamo inoltre le procedure di fatturazione previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda cancellazioni, rinvii o richieste di rimborso, le condizioni specifiche applicabili al singolo corso o contratto sono comunicate al momento dell'iscrizione: consigliamo di verificarle prima di confermare, in particolare per le edizioni aziendali con date personalizzate. In caso di imprevisti contattateci comunque il prima possibile: nella maggior parte dei casi troviamo una soluzione, come lo spostamento a un'altra data disponibile.

Domande di: Aziende

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e comunque il percorso va completato entro 60 giorni dall'assunzione. Nel frattempo il lavoratore non dovrebbe essere adibito a mansioni a rischio senza adeguata informazione e affiancamento. Con i nostri calendari mensili e i corsi in e-learning per la formazione generale è possibile avviare la formazione fin dal primo giorno.

Dipende dal numero di persone da formare e dalle esigenze organizzative. Per gruppi a partire indicativamente da 6-8 partecipanti conviene normalmente un'edizione aziendale dedicata, che organizziamo presso la vostra sede con docente e attrezzature al seguito (inclusi estintori e manichini per le prove pratiche): consente di calibrare esempi e casi pratici sulla vostra realtà operativa e di ridurre i tempi di assenza dal lavoro. Per uno o pochi dipendenti, o quando le date aziendali non sono compatibili con le urgenze di scadenza, i corsi aperti a calendario restano la soluzione più rapida, con edizioni periodiche in aula, videoconferenza ed e-learning. Nulla vieta di combinare le due formule nello stesso anno, ad esempio un corso aziendale per il grosso del personale e iscrizioni singole a corsi aperti per i nuovi assunti in corso d'anno.

Per le aziende clienti con organici numerosi teniamo un registro delle scadenze formative di ogni lavoratore, distinto per ruolo e tipologia di corso, e vi avvisiamo con congruo anticipo quando un aggiornamento sta per scadere, proponendo le date utili a calendario o organizzando edizioni aziendali dedicate. È il modo più semplice per non trovarsi mai con attestati scaduti, specie da quando l'aggiornamento dei preposti è diventato biennale. Per organici molto ampi possiamo anche pianificare calendari annuali che scaglionano gli aggiornamenti, evitando picchi di assenza contemporanea dal lavoro.

Nella maggior parte dei casi sì. Se l'azienda aderisce a un fondo interprofessionale (l'adesione è gratuita e si fa tramite UniEmens), la formazione può essere finanziata con il conto formazione o con gli avvisi del fondo. Gestiamo noi l'intero iter: verifica delle risorse disponibili, presentazione del piano, erogazione e rendicontazione. Richiedi una verifica gratuita della tua posizione.

Sì. Al termine di ogni corso rilasciamo attestati conformi agli Accordi Stato-Regioni, con l'indicazione di ente organizzatore, normativa di riferimento, monte ore, verifica di apprendimento e firma del responsabile del progetto formativo. Conserviamo inoltre registri di presenza e test, che restano disponibili anche a distanza di anni in caso di verifica ispettiva o di smarrimento dell'attestato.

La formazione generale dei lavoratori è la stessa per tutti i settori, ma la formazione specifica sui rischi è differenziata in base al livello di rischio dell'attività (basso, medio o alto), che dipende dal settore dell'azienda: cambiano sia la durata del corso sia, in alcuni casi, la possibilità di erogarlo in e-learning. Settori come l'edilizia e i cantieri hanno inoltre una disciplina specifica aggiuntiva (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), mentre alcuni comparti, come quello alimentare, richiedono anche percorsi dedicati come la formazione HACCP. In fase di preventivo verifichiamo sempre il settore e l'attività svolta per proporvi i corsi e le durate corrette, evitando sia di sottostimare l'obbligo sia di far seguire ai lavoratori ore non necessarie.

L'organo di vigilanza che riscontra una carenza formativa impartisce di norma una prescrizione, cioè un termine entro cui regolarizzare la posizione formando i lavoratori interessati; la regolarizzazione nei tempi indicati consente di chiudere la violazione con modalità agevolate rispetto al procedimento penale ordinario. È quindi importante attivarsi subito per organizzare il corso mancante, conservando poi attestati e registri come prova dell'avvenuta regolarizzazione. Per le aziende clienti che ricevono una prescrizione ci attiviamo con priorità per calendarizzare i corsi richiesti nei tempi assegnati dall'organo di vigilanza. Al di là dell'aspetto sanzionatorio, un'ispezione con esito negativo è comunque un segnale da non sottovalutare sullo stato della sicurezza in azienda.

Sì: la scelta del fornitore della formazione resta una responsabilità del datore di lavoro, che deve assicurarsi che i corsi seguiti dai propri lavoratori siano conformi agli Accordi Stato-Regioni per contenuti, durata, modalità di erogazione e verifica finale dell'apprendimento. Un attestato rilasciato da un corso non conforme non soddisfa l'obbligo formativo, anche se il lavoratore lo ha frequentato in buona fede, ed espone l'azienda al rischio di dover ripetere la formazione. Prima di affidare la formazione conviene quindi verificare che l'ente organizzatore rilasci attestati con i riferimenti normativi corretti, indichi con chiarezza il monte ore e le modalità del corso, e conservi la documentazione (registri, test) utile in caso di controllo. Siamo a disposizione per chiarire, per ogni corso, quali requisiti normativi soddisfa.

Domande di: Lavoratori

In linea generale sì. La formazione già ricevuta costituisce credito formativo: la formazione generale vale in modo permanente, mentre la formazione specifica resta valida se la nuova mansione ricade nello stesso livello di rischio, fermo restando l'obbligo del nuovo datore di lavoro di integrare la formazione sui rischi specifici della nuova azienda. Conserva sempre i tuoi attestati originali: sono un patrimonio personale che ti segue nel percorso professionale.

Sì: la formazione sulla sicurezza è un diritto ma anche un dovere del lavoratore, richiamato dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi di ciascuno nei confronti della propria e altrui sicurezza; il datore di lavoro, dal canto suo, deve garantirla e non dovrebbe adibire al lavoro chi non l'ha ricevuta. Il costo è sempre a carico del datore di lavoro: la formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore, come previsto dall'art. 37 comma 12. Le ore di corso sono quindi normalmente retribuite come ore di lavoro. Se il datore di lavoro non organizza la formazione dovuta, è opportuno segnalarlo, anche tramite il proprio RLS, poiché la responsabilità della mancata formazione ricade su di lui.

L'attestato di formazione generale e specifica dei lavoratori ha validità quinquennale e va aggiornato con un corso di 6 ore complessive, salvo periodicità diverse per altre qualifiche eventualmente ricoperte (ad esempio preposto, addetto antincendio o primo soccorso). Se la scadenza viene superata senza aver seguito l'aggiornamento, formalmente il lavoratore non risulta più formato: è compito del datore di lavoro attivarsi per tempo e programmare il corso, ma è comunque utile monitorare la propria scadenza, specie cambiando ruolo o azienda. Un ritardo occasionale nell'aggiornamento non fa perdere la formazione già acquisita, ma va colmato al più presto per essere pienamente in regola. Conserviamo lo storico degli attestati rilasciati e possiamo indicare la scadenza esatta se il corso è stato seguito con noi.

Sì. Gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano la formazione sulla sicurezza hanno valore nazionale: un attestato rilasciato da un ente accreditato secondo tali accordi è valido su tutto il territorio italiano, indipendentemente dalla regione in cui è stato conseguito o in cui si trasferisce l'attività lavorativa. Non è quindi necessario ripetere la formazione generale per il solo fatto di cambiare regione o sede di lavoro all'interno della stessa azienda. Resta fermo che, cambiando azienda o mansione, il nuovo datore di lavoro dovrà comunque integrare la formazione specifica sui rischi propri della nuova attività, se diversi da quelli già coperti.

In parte: la scelta della modalità spetta al datore di lavoro, che organizza la formazione anche in base ai vincoli normativi applicabili al corso. Per la formazione generale, per la formazione specifica a rischio basso e per molti aggiornamenti la norma ammette l'e-learning, che permette di seguire il corso nei propri tempi da qualsiasi dispositivo connesso; per la formazione dei preposti, la formazione specifica a rischio medio e alto e le prove pratiche (antincendio, primo soccorso, uso di attrezzature) è invece richiesta la presenza in aula o comunque un'interazione in tempo reale con il docente. L'aula favorisce lo scambio diretto con il formatore e con i colleghi, mentre l'e-learning offre maggiore flessibilità di orario: se il datore di lavoro propone entrambe le opzioni dove ammesso, la scelta può basarsi su quale si adatta meglio alle proprie esigenze.

Solo per giustificato motivo. L'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori designati per le emergenze non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo (ad esempio condizioni di salute incompatibili). In cambio hai diritto a una formazione adeguata e gratuita, e l'incarico costituisce una competenza spendibile anche nel tuo percorso professionale.

Dipende. Il lavoratore autonomo puro non ha obblighi formativi generali, ma se opera in cantiere è tenuto agli obblighi dell'art. 21 (uso di attrezzature conformi e DPI) e la formazione è per lui una facoltà fortemente raccomandata, spesso richiesta dai committenti in sede di qualificazione. Se utilizza attrezzature per cui è prevista l'abilitazione (carrelli, PLE, escavatori), l'abilitazione è invece obbligatoria anche per gli autonomi.

Domande di: Professionisti

Sì. I corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP sono progettati per essere validi ai fini del monte ore quinquennale (40 ore per RSPP, 20 per ASPP) previsto dalla normativa. Molti dei nostri seminari e corsi specialistici sono inoltre spendibili come aggiornamento per formatori ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e, ove accreditati, per i coordinatori CSP/CSE. Ogni scheda corso indica i crediti riconosciuti.

Certamente. Molti nostri corsisti sono consulenti, ingegneri, architetti e tecnici della prevenzione che frequentano i percorsi per RSPP, coordinatori o formatori per ampliare i servizi offerti ai propri clienti. Offriamo inoltre convenzioni per studi professionali che iscrivono più partecipanti o che indirizzano a noi i corsi dei propri clienti mantenendo la regia della consulenza.

Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 richiede il prerequisito (diploma) più uno dei sei criteri alternativi, che combinano esperienza professionale, esperienza didattica e percorsi formativi. Il possesso si autocertifica e si documenta con CV, attestati e lettere di incarico. Il nostro corso formatori da 24 ore è uno dei percorsi utili a integrare i criteri, e rilascia attestato con verifica finale.

Selezioniamo periodicamente docenti qualificati ai sensi del DI 6 marzo 2013, con esperienza specifica nelle aree tematiche (normativa, rischi tecnici, emergenze, attrezzature). Se possiedi i requisiti puoi inviarci la tua candidatura con CV dettagliato dalla pagina contatti: valutiamo le collaborazioni sia per la docenza in aula e videoconferenza sia per le edizioni presso le aziende clienti.

In entrambi i casi occorre seguire il percorso formativo previsto dagli Accordi Stato-Regioni per RSPP: il modulo A comune a tutti i ruoli della prevenzione, uno o più moduli B specialistici in base al macrosettore dell'azienda per cui si opera, e il modulo C, richiesto solo per chi ricopre il ruolo di RSPP (non per l'ASPP), dedicato alle competenze relazionali e gestionali. L'RSPP interno è un dipendente dell'azienda incaricato dal datore di lavoro, mentre l'RSPP esterno è un professionista che assume l'incarico per una o più aziende clienti, mantenendo comunque gli stessi requisiti formativi; in alcuni casi, previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP seguendo un percorso formativo specifico. La designazione va sempre formalizzata per iscritto e comunicata ai lavoratori. Per individuare il percorso più adatto alla vostra situazione è utile un confronto preliminare, poiché settore, dimensione aziendale e organizzazione interna incidono sulla scelta.

Il modulo A è la parte comune e propedeutica, uguale per tutti i futuri RSPP e ASPP indipendentemente dal settore, e riguarda i principi generali della prevenzione e il quadro normativo. Il modulo B è la parte specialistica, differenziata in base al macrosettore dell'azienda (ad esempio industria, sanità, servizi): la durata varia in funzione del settore, perché tratta i rischi tipici di quel comparto. Il modulo C riguarda le competenze relazionali, organizzative e gestionali ed è richiesto solo per chi assume il ruolo di RSPP, non per l'ASPP, che può quindi fermarsi ai moduli A e B pertinenti al proprio settore. Ogni modulo si conclude con una verifica di apprendimento e dà diritto a un attestato specifico, che concorre a comporre il percorso completo.

L'aggiornamento per RSPP richiede 40 ore nel quinquennio, quello per ASPP 20 ore, e la periodicità decorre dalla data dell'ultimo attestato conseguito; è possibile completare le ore anche gradualmente, seguendo più moduli o seminari nel corso dei cinque anni, purché il totale sia raggiunto entro la scadenza. Se la scadenza viene superata senza aver completato il monte ore, l'incarico di RSPP o ASPP non risulta più coperto dai requisiti formativi richiesti, con le conseguenze che questo comporta per l'azienda in caso di controllo. Per questo teniamo traccia delle ore già seguite dai nostri corsisti e possiamo segnalare per tempo quante ore mancano al completamento del quinquennio. Conviene programmare l'aggiornamento con margine, evitando di concentrare tutte le ore a ridosso della scadenza.

Domande di: Enti e PA

Sì, integralmente. Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici. Nella PA il datore di lavoro ai fini della sicurezza è il dirigente con poteri di gestione e autonomia di spesa individuato dall'organo di vertice: una designazione da formalizzare con attenzione, perché in sua assenza la responsabilità risale all'organo di vertice stesso. Lavoratori, preposti, dirigenti e figure dell'emergenza seguono gli stessi percorsi formativi del settore privato.

Sì. Siamo abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i servizi di formazione e possiamo essere destinatari di ordini diretti di acquisto, trattative dirette e richieste di offerta. Per gli affidamenti sotto soglia supportiamo gli uffici nella predisposizione della documentazione necessaria; per procedure di importo superiore, dove è prevista una gara, forniamo la documentazione tecnica ed economica richiesta dal bando. In entrambi i casi indichiamo con chiarezza la conformità dei corsi proposti agli Accordi Stato-Regioni, requisito che gli enti verificano in fase di aggiudicazione.

Sì. Per il mondo scolastico curiamo la formazione di dirigenti scolastici (datori di lavoro), DSGA, docenti e personale ATA, degli addetti alle emergenze e degli studenti equiparati a lavoratori nelle attività di laboratorio e nei percorsi PCTO. I calendari sono costruiti sui tempi della scuola, con edizioni pomeridiane e nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Sì. Alle amministrazioni ed enti pubblici clienti assegniamo un referente unico che segue l'intero rapporto: dalla definizione del piano formativo alla calendarizzazione dei corsi, fino alla gestione delle scadenze di aggiornamento del personale. È lo stesso referente a occuparsi degli aspetti amministrativi, come la predisposizione dei documenti richiesti dalle procedure di affidamento pubblico. Avere un unico interlocutore semplifica la comunicazione, soprattutto per gli enti con più uffici o sedi coinvolti nella formazione.

Emettiamo fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio secondo le regole previste per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, applicando lo split payment quando dovuto e riportando i codici CIG e, se richiesti, CUP indicati dall'ente all'atto dell'ordine. I dettagli di fatturazione, come il codice univoco ufficio e gli eventuali riferimenti di impegno di spesa, vengono raccolti in fase di conferma dell'ordine, in modo da evitare correzioni successive. Per qualsiasi esigenza specifica legata alla contabilità dell'ente siamo disponibili a concordare in anticipo le modalità più adatte.

Sì. Oltre al mondo scolastico, lavoriamo con comuni, unioni di comuni, aziende sanitarie ed enti pubblici di vario tipo per la formazione dei propri dipendenti: lavoratori, preposti, dirigenti, il datore di lavoro individuato secondo l'organizzazione dell'ente, e le figure dell'emergenza. Le esigenze della PA in questo campo non differiscono da quelle del settore privato dal punto di vista degli obblighi, ma richiedono spesso maggiore attenzione agli aspetti procedurali e documentali legati agli affidamenti pubblici. Costruiamo i calendari in base alle esigenze organizzative dell'ente, incluse le articolazioni su più sedi o uffici distaccati.

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