Formazione
Formazione datori di lavoro
Nuovo obbligo 2025: 16 ore di formazione per ogni datore di lavoro. Mettiti in regola con i percorsi dedicati, anche in versione DL-RSPP.
Di cosa si tratta
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 introduce per la prima volta l'obbligo formativo generalizzato per tutti i datori di lavoro: corso di 16 ore con aggiornamento quinquennale. Completano l'offerta i percorsi DL-RSPP per chi svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione.
Chi deve seguire questa formazione
L'obbligo introdotto dal nuovo Accordo Stato-Regioni riguarda ogni datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, cioè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, indipendentemente dai poteri decisionali e di spesa che gli sono concretamente attribuiti. Rientrano quindi ditte individuali, soci di società di persone con potere gestorio, amministratori di società di capitali e, più in generale, chiunque rivesta formalmente questo ruolo, anche in aziende di piccolissime dimensioni.
L'obbligo si applica indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia esternalizzato il servizio di prevenzione e protezione a un RSPP esterno o svolga i compiti di prevenzione e protezione direttamente: la formazione datoriale riguarda infatti il ruolo di datore di lavoro in quanto tale, non le funzioni ulteriori ed eventuali di RSPP che lo stesso soggetto può scegliere di svolgere personalmente.
Nelle società con più soci o amministratori, occorre individuare con precisione chi tra loro riveste la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza, poiché è questa figura, e non necessariamente il legale rappresentante in assoluto, a dover completare la formazione richiesta.
Cosa prevede la normativa
Fino alla L. 215/2021 la normativa non prevedeva un obbligo formativo generalizzato per il datore di lavoro, limitandosi a richiedere una formazione specifica solo per chi sceglieva di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34. La L. 215/2021 ha superato questa impostazione, ponendo le basi per un obbligo formativo esteso a tutti i datori di lavoro, a prescindere dall'organizzazione scelta per il servizio di prevenzione e protezione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 dà attuazione a questo principio definendo un corso di 16 ore con contenuti su ruolo e responsabilità datoriali, organizzazione della prevenzione, gestione del rischio e rapporti con le altre figure del sistema di sicurezza aziendale, oltre a un aggiornamento quinquennale. È la prima volta che la formazione del datore di lavoro assume una struttura analoga a quella già prevista per dirigenti e preposti.
L'Accordo prevede un regime transitorio in vista della piena operatività dal 24/05/2026, per consentire alle aziende di programmare gradualmente la formazione dei propri datori di lavoro senza interruzioni nell'attività.
Cosa succede in caso di inadempienza
Il datore di lavoro che non completa la formazione richiesta si pone in una posizione di debolezza particolare: è la figura apicale del sistema di prevenzione aziendale, e la sua mancata formazione può essere rilevata dagli organi di vigilanza come sintomo di una gestione della sicurezza non adeguata nel suo complesso, con conseguenze amministrative e, nei casi più gravi, penali.
In caso di infortunio, l'assenza di formazione del datore di lavoro si somma alle altre eventuali carenze organizzative riscontrate, aggravando la posizione dell'azienda in sede di accertamento delle responsabilità e nei rapporti con l'assicurazione INAIL. Trattandosi di un obbligo di recente introduzione, è ragionevole attendersi un'attenzione crescente da parte degli organi di controllo con l'avvicinarsi della piena operatività dell'Accordo.
Corso datore di lavoro o percorso DL-RSPP: come scegliere
Il corso da 16 ore assolve l'obbligo formativo generale che ora riguarda ogni datore di lavoro, indipendentemente da come è organizzato il servizio di prevenzione e protezione in azienda. Chi invece intende svolgere personalmente, ai sensi dell'art. 34, i compiti di RSPP deve seguire il percorso DL-RSPP, differenziato in 16, 32 o 48 ore in base alla classe di rischio dell'azienda, che assorbe al proprio interno anche l'obbligo formativo generale del datore di lavoro.
La scelta tra i due percorsi dipende quindi da una decisione organizzativa preliminare: se il datore di lavoro vuole mantenere la gestione diretta della prevenzione conviene orientarsi sul percorso DL-RSPP, più ampio ma esaustivo di entrambi gli obblighi; se preferisce affidare la funzione di RSPP a un professionista interno o esterno, è sufficiente il corso da 16 ore dedicato al solo ruolo datoriale.
Formazione datori di lavoro
I corsi disponibili
Prima formazione e aggiornamenti periodici, con durate e contenuti conformi alla normativa vigente.
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DettagliAggiornamento datori di lavoro
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DettagliCorso datore di lavoro RSPP — rischio basso
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DettagliDomande frequenti
Sì. Il nuovo obbligo di 16 ore riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, perché riguarda il ruolo datoriale in sé e non le funzioni di RSPP.
Il nuovo Accordo è operativo dal 24/05/2026 e prevede un regime transitorio per i datori di lavoro già in attività. Consigliamo comunque di pianificare la formazione con anticipo, senza attendere la scadenza del periodo transitorio.
Il corso da 16 ore copre l'obbligo formativo generale del datore di lavoro; il percorso DL-RSPP (16/32/48 ore in base al rischio) abilita chi vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP e assorbe anche l'obbligo generale, evitando la duplicazione dei moduli comuni.
L'obbligo formativo datoriale presuppone la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, che si configura in presenza di lavoratori alle proprie dipendenze o equiparati. Un titolare senza alcun lavoratore non rientra in questo obbligo specifico, mentre resta soggetto ad altre discipline se opera, ad esempio, in cantiere o utilizza attrezzature che richiedono abilitazione personale.
L'Accordo Stato-Regioni disciplina le modalità di erogazione ammesse per il corso da 16 ore, che comprendono la videoconferenza sincrona; verifichiamo caso per caso, in base ai contenuti definitivi dell'Accordo, la modalità più adatta all'organizzazione del datore di lavoro.
Il nuovo soggetto che assume la qualifica di datore di lavoro deve completare la formazione richiesta nel più breve tempo possibile dall'assunzione dell'incarico, non potendo contare sulla formazione eventualmente già seguita dal predecessore, che è personale e non trasferibile.
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