Lavoratori
Formazione generale lavoratori
Corso di formazione generale per tutti i lavoratori — 4 ore
A chi è rivolto
Tutti i lavoratori, di qualsiasi settore e mansione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: dipendenti a tempo determinato e indeterminato, soci lavoratori di cooperative, collaboratori, stagisti e tirocinanti. Sono compresi anche i lavoratori somministrati, per i quali l'obbligo formativo grava di norma sull'agenzia di somministrazione salvo diverso accordo con l'azienda utilizzatrice, e gli apprendisti, per i quali la formazione generale rientra tra i contenuti obbligatori del piano formativo individuale. Il corso costituisce la prima parte, comune a tutti i settori e a tutte le classi di rischio, del percorso formativo obbligatorio previsto dall'art. 37, da completare sempre con la formazione specifica calibrata sul livello di rischio dell'azienda. Restano soggetti all'obbligo anche i lavoratori a domicilio e chi svolge lavoro agile, con le necessarie modalità organizzative adattate al contesto.
Requisiti di accesso: Nessun requisito di accesso: il corso è propedeutico e rivolto a tutti i lavoratori, anche neoassunti, indipendentemente dal titolo di studio. Per i lavoratori stranieri è richiesta una comprensione della lingua italiana almeno di livello A2, verificata anche mediante un test in ingresso; per gruppi omogenei per lingua d'origine organizziamo su richiesta edizioni con mediazione linguistica o materiali plurilingue, come raccomandato dall'Accordo Stato-Regioni per garantire l'effettiva comprensione dei contenuti.
Obiettivi del corso
- Comprendere i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e la loro applicazione pratica in azienda
- Conoscere l'organizzazione della prevenzione aziendale e i compiti delle figure del sistema di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, RLS)
- Conoscere diritti, doveri e sanzioni previsti per i vari soggetti aziendali dal D.Lgs. 81/2008
- Conoscere il ruolo e le funzioni degli organi di vigilanza, controllo e assistenza (ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL)
- Comprendere l'evoluzione storica e normativa della disciplina della sicurezza sul lavoro in Italia e in Europa
- Sviluppare la consapevolezza necessaria a partecipare attivamente al sistema di prevenzione aziendale
- Superare la verifica di apprendimento finale richiesta per il rilascio dell'attestato
Programma didattico
Concetti generali di prevenzione
2 ore- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Evoluzione normativa: dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
- Cenni sui sistemi di gestione della sicurezza e sulla norma ISO 45001
- Fonti del diritto della sicurezza sul lavoro: norme comunitarie, leggi nazionali, contrattazione collettiva
Soggetti, diritti e doveri
2 ore- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, RLS, medico competente)
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza (ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL)
- I diritti di informazione, formazione e consultazione dei lavoratori
- Cenni sul sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008
- Test di verifica finale dell'apprendimento
Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 conferma per la formazione generale l'erogabilità in e-learning asincrono, ma introduce requisiti più stringenti per le piattaforme (tracciamento puntuale dei tempi di fruizione, verifiche in itinere, disponibilità di un tutor) rispetto al precedente Accordo del 2011. Ridefinisce inoltre in modo più puntuale i contenuti minimi dei moduli e i criteri di verifica dell'apprendimento finale, applicabili a tutti gli enti formatori dal momento della piena operatività del nuovo Accordo.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla sede legale dell'ente formatore o dal luogo di erogazione del corso. Il documento riporta i dati minimi richiesti dall'Accordo Stato-Regioni: generalità del lavoratore, ente erogatore, programma, durata, data ed esito della verifica di apprendimento. La formazione generale costituisce credito formativo permanente: non va ripetuta in caso di cambio di azienda, di mansione o di settore produttivo. Ogni attestato riporta un codice univoco verificabile online sul nostro sito, utile anche al datore di lavoro subentrante per accertare in fase di assunzione la posizione formativa pregressa del lavoratore.
Domande frequenti sul corso
No. La formazione generale costituisce credito formativo permanente: non deve essere ripetuta in caso di cambio di azienda o di mansione, né quando il lavoratore cambia settore produttivo. Va invece rispettato l'aggiornamento quinquennale di 6 ore previsto per la formazione dei lavoratori nel suo complesso, che riguarda l'intero percorso e non solo la parte specifica. Consigliamo comunque di conservare l'attestato originale o il suo codice di verifica per tutta la vita lavorativa, perché è il documento che il nuovo datore di lavoro utilizzerà per non far ripetere il modulo generale.
Sì. L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 conferma che la formazione generale dei lavoratori può essere erogata in modalità e-learning, su piattaforme conformi ai requisiti dell'Allegato II dell'Accordo (tracciamento dei tempi di fruizione, verifiche in itinere, tutor a disposizione), oltre che in aula e in videoconferenza sincrona. La scelta della modalità non incide sul valore legale dell'attestato, che è identico in tutti i casi.
No. La formazione generale di 4 ore deve essere sempre completata con la formazione specifica, la cui durata dipende dalla classe di rischio dell'azienda in cui il lavoratore opera: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto. Solo il completamento di entrambi i moduli rende il lavoratore formato ai sensi dell'art. 37. Un lavoratore con la sola formazione generale non è considerato in regola in caso di ispezione.
La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente responsabile. In caso di infortunio, alla sanzione amministrativa e penale si aggiungono le responsabilità civili per il risarcimento del danno e l'eventuale azione di regresso da parte dell'INAIL, oltre a un aggravamento della posizione processuale del datore di lavoro davanti al giudice penale.
La formazione generale ha contenuti identici per tutti i settori e riguarda i concetti base di prevenzione e l'organizzazione del sistema sicurezza; la formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore ATECO dell'azienda ed è quindi differenziata per classe di rischio (basso, medio, alto). Sono due moduli distinti, entrambi obbligatori, che insieme compongono la formazione completa del lavoratore prevista dall'art. 37.
Sì. L'attestato di formazione generale ha valore legale su tutto il territorio nazionale: non ha alcuna rilevanza la regione in cui si trova la sede dell'ente formatore o quella in cui il lavoratore ha seguito il corso. Ciò che conta è la conformità dei contenuti e delle modalità di erogazione ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni.
No, non è equivalente: RSPP, ASPP e preposti seguono percorsi formativi specifici e aggiuntivi (rispettivamente moduli A-B-C ex art. 32 e formazione particolare ex art. 37 comma 7) che si affiancano, ma non sostituiscono, la formazione generale e specifica da lavoratore. Chi ricopre questi ruoli deve comunque avere assolto, in precedenza o contestualmente, l'obbligo di formazione generale come lavoratore.
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