Formazione

Formazione per la Pubblica Amministrazione

Sicurezza negli enti pubblici senza complessità: corsi conformi al D.Lgs. 81/2008 con gestione dedicata di MePA, CIG e fatturazione elettronica.

Di cosa si tratta

Percorsi di formazione sulla sicurezza dedicati a enti pubblici, scuole e sanità: formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro pubblici, con procedure di adesione tramite MePA, CIG e fatturazione elettronica. Programmi calibrati sulle specificità degli uffici e dei servizi pubblici.

Chi deve seguire questa formazione

Negli enti pubblici l'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 si applica con le stesse logiche del settore privato, ma con alcune specificità legate all'organizzazione amministrativa: dipendenti di ruolo, personale a tempo determinato, comandati e distaccati da altre amministrazioni devono ricevere la formazione generale e specifica in base ai rischi effettivamente presenti nell'ufficio o servizio in cui prestano attività, mentre dirigenti e responsabili di servizio con autonomia gestionale assumono, a seconda dei casi, le funzioni di datore di lavoro o di dirigente ai fini della sicurezza.

Anche il personale di scuole, strutture sanitarie e servizi tecnici degli enti locali rientra nell'obbligo, con programmi che tengono conto delle specificità dei rispettivi contesti: il personale docente e non docente delle scuole ha esigenze formative diverse rispetto agli operatori sanitari o al personale di polizia locale, per la diversa natura dei rischi a cui sono esposti nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Va inoltre segnalato che anche negli enti pubblici trova applicazione il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, incluso l'obbligo formativo generalizzato per i datori di lavoro, che nella PA richiede una preliminare e corretta individuazione di chi riveste tale ruolo, spesso meno immediata che nel settore privato data la complessità delle strutture organizzative pubbliche.

Cosa prevede la normativa

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, applicabile senza deroghe alle pubbliche amministrazioni, impone la stessa formazione generale e specifica richiesta nel settore privato, calibrata sulla classe di rischio dell'ente e delle sue articolazioni organizzative: uffici amministrativi, scuole, strutture sanitarie e servizi tecnici presentano infatti profili di rischio molto diversi tra loro anche all'interno dello stesso ente.

L'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 affronta una specificità propria della pubblica amministrazione: l'individuazione del datore di lavoro, che nella PA non coincide necessariamente con l'organo politico di vertice, ma viene identificato nel dirigente munito di poteri di gestione o nel funzionario non dirigente preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni; in assenza di tale individuazione, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 si applica integralmente anche al comparto pubblico, aggiornando contenuti e modalità della formazione per tutte le figure — lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro — senza distinzioni rispetto al settore privato, fatta salva la necessaria calibrazione dei programmi sulle attività specifiche di ciascun ente.

Cosa succede in caso di inadempienza

Anche per gli enti pubblici la mancata formazione del personale espone a responsabilità amministrative e, nei casi più gravi, penali a carico del soggetto individuato come datore di lavoro, con la particolarità che negli enti pubblici tale responsabilità può ricadere su dirigenti e funzionari che, in molti casi, non hanno piena consapevolezza di rivestire tale ruolo ai fini della sicurezza.

Le verifiche degli organi di vigilanza si applicano agli enti pubblici con le stesse modalità previste per le aziende private, e l'assenza di formazione adeguata del personale, specie in contesti a rischio più elevato come scuole, strutture sanitarie o servizi tecnici, viene valutata con la stessa severità riservata al settore privato in caso di infortunio.

Acquisto tramite MePA: come funziona per gli enti pubblici

Gli enti pubblici sono tenuti, per l'acquisto di beni e servizi sotto determinate soglie, a utilizzare gli strumenti di e-procurement messi a disposizione da Consip, tra cui il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA): anche i corsi di formazione sulla sicurezza rientrano tra i servizi acquistabili attraverso questo canale, tramite ordine diretto di acquisto o trattativa diretta con il fornitore abilitato.

Il processo di acquisto tramite MePA richiede la generazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG), l'emissione della fattura in formato elettronico verso la Pubblica Amministrazione e il rispetto delle procedure di tracciabilità dei flussi finanziari proprie della contrattualistica pubblica: un fornitore abituato a operare con gli enti pubblici può supportare l'ufficio acquisti nella corretta gestione di tutti questi passaggi, riducendo i tempi amministrativi necessari per attivare la formazione.

Domande frequenti

Il dirigente con poteri di gestione o il funzionario preposto a un ufficio con autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008. In sua assenza, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice stesso.

Sì, siamo presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e supportiamo l'ente in tutte le fasi: ordine diretto, trattativa, CIG e fatturazione elettronica.

Sì: uffici, scuole, polizia locale, servizi tecnici e sanità presentano rischi diversi. I programmi vengono adattati alla classificazione di rischio dell'ente e alle mansioni del personale.

I contenuti normativi di base, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, sono gli stessi; cambiano la modalità di individuazione del datore di lavoro, più articolata nella PA, e la calibrazione dei programmi sulle specifiche attività degli enti pubblici, oltre alle procedure amministrative di acquisto tramite MePA e fatturazione elettronica.

No, pur seguendo lo stesso impianto normativo, i contenuti della formazione specifica vengono calibrati sui rischi propri di ciascun contesto: il personale scolastico e sanitario è esposto a rischi diversi rispetto al personale di un ufficio amministrativo, e la classe di rischio dell'unità produttiva viene valutata di conseguenza.

L'ente si espone alle stesse conseguenze previste per le aziende private in caso di controllo o infortunio: sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali a carico del soggetto individuato come datore di lavoro, con possibili ripercussioni anche sulla regolarità amministrativa dell'ente in sede di controlli successivi.

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